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Mancata opposizione cartelle esattoriali: la prescrizione resta breve

Il Tribunale di Frosinone rammenta che il termine di 40 giorni ex art 24 d.lgs. n. 46/99 va considerato perentorio. Ma la sua scadenza non determina la conversione del termine di prescrizione breve


Opposizione al ruolo esattoriale e scadenza del termine

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Il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/99 per proporre opposizione al ruolo esattoriale deve essere considerato perentorio. Pertanto, scaduto il termine, sarà inammissibile l'opposizione tardiva, anche se prospettata come una domanda di accertamento negativo del credito contributivo dell'ente previdenziale.
Tuttavia, la scadenza del termine produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art.2953 del codice civile.
Sono questi i principi ribaditi dal Tribunale di Frosinone nella sentenza n. 155/2020 (qui sotto allegata) che ha accolto il ricorso di una contribuente, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Iacovacci, contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La ricorrente, da verifiche effettuate presso gli Sportelli dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, aveva scoperto che sarebbe stata destinataria della notifica di alcune cartelle di pagamento relative a contributi della gestione commercianti.
Tuttavia, innanzi al giudice civile, la ricorrente rappresenta tra l'altro la maturazione della prescrizione quanto al diritto a riscuotere le somme sottese alle cartelle esattoriali oggetto del ricorso (essendo trascorsi più di cinque anni tra l'annualità per la quale sarebbe maturata la debenza e la presunta notifica del titolo).

Accertamento negativo del debito

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In primis, il magistrato conferma la legittimità dell'opposizione avverso gli estratti di ruolo e le sottese cartelle di pagamento avanzata dalla ricorrente. Si tratta di domanda che va qualificata quale azione volta all'accertamento negativo del debito, cioè un'azione attraverso la quale il debitore intende affermare, con efficacia di giudicato, che quel debito indicato negli estratti di ruolo non sussiste.
La conferma si rinviene anche nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sezioni Unite sentenza n. 19704/2015) laddove afferma che "l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dall'Agente della riscossione, è ammissibile senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 del d.Lgs. n. 546/1992".

Ricorso in opposizione: termine perentorio di 40 giorni

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Nel caso di specie, il Tribunale rileva come l'Agenzia delle Entrate abbia provato l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali impugnate, ma tra le parti, avverso tali cartelle, non era mai stato proposto il ricorso di opposizione, per il quale è previsto il termine di 40 giorni dall'art. 24 del d.Lgs. n. 46/1999 che, secondo il giudicante, deve considerarsi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso.
Si tratta, infatti, di un termine diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. (cfr. Cass. n. 2835/2009). In sostanza, lo scopo è quello di consentire, in tempi ragionevolmente brevi, la costituzione di un titolo esecutivo definitivo a favore dell'ente creditore.
Il legislatore, nello stabilire il termine di 40 gg, ha inteso delimitare nel tempo la facoltà del contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione a ruolo, e ciò per soddisfare quelle esigenze di certezza e celerità per cui, tra l'altro, è stata prevista la riscossione dei crediti previdenziali a mezzo ruolo.

Inammissibile l'opposizione tardiva

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Pertanto, scaduto il termine perentorio per proporre opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/99, non è ammissibile l'opposizione tardiva, anche se prospettata come una domanda di accertamento negativo del credito contributivo dell'ente previdenziale.
Ancora, poiché il giudizio di opposizione di cui all'art. 24 cit. è diretto a far valere sia i vizi formali della cartella, sia l'inesistenza del credito contributivo, secondo il giudice la scadenza del termine perentorio per l'opposizione ha l'effetto preclusivo non soltanto con riferimento ai vizi formali, ma anche con riferimento alla possibilità di contestare nel merito la sussistenza del credito contributivo.
D'altro canto, "ammettendo la possibilità di esperire un'azione di accertamento successiva al decorso del termine per l'opposizione a ruolo, si determinerebbe una preclusione di carattere meramente procedurale, priva di conseguenze sul piano del diritto sostanziale, il che appare come una contraddizione in termini".
In definitiva, come conferma anche la giurisprudenza della Suprema Corte, richiamata in sentenza, in caso di omessa tempestiva impugnazione della cartella esattoriale che ne notizia l'iscrizione a ruolo, non v'è spazio per un'azione di accertamento successiva che ponga di nuovo in discussione la pretesa.

Prescrizione credito contributivo

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L'effetto preclusivo del riesame del merito della pretesa contributiva, conseguente alla mancata opposizione nei termini, secondo il Tribunale opera anche quando la questione attenga alla prescrizione del credito contributivo, essendo una questione di merito anche quella attinente la prescrizione, sia pur preliminare rispetto alle altre.
Nel caso di specie, tuttavia, è necessario verificare se la prescrizione è maturata successivamente alla notifica delle cartelle. Le Sezioni Unite (cfr. sent. n.23397/2016) ritengono che la scadenza del termine, pacificamente perentorio, per proporre opposizione a cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art.2953 del codice civile.

Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto.
Nel caso di specie, analizzate le emergenze documentali, deve ritenersi maturata la prescrizione quinquennale per tutti i crediti portati dalle predette cartelle, essendo stati gli stessi tutti notificati prima del quinquennio antecedente alla data di deposito del ricorso, senza che sia stata poi provata la notifica di successivi atti di interruzione della prescrizione.

Si ringrazia il consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento
Data: 17/06/2020 19:00:00
Autore: Lucia Izzo