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Al via gli anticipi TFS-TFR ai dipendenti pubblici

In vigore dal 30 giugno il Dpcm n. 51 del 22 aprile che contiene il regolamento sulle modalità di accesso a funzionamento degli anticipi TFS/TFR agli statali


In partenza gli anticipi dei TFS/TFR per i dipendenti PA

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Il Dpcm n. 51 del 22 aprile 2020 (sotto allegato), che contiene il regolamento sugli anticipi TFS/TFR, entrerà in vigore il 30 giugno 2020. Il regolamento attua in particolare l'art. 23, comma 7 del decreto legge n. 4/2019, che con il meccanismo della Quota 100 permette agli statali con 62 anni di età e 38 di contributi di avere diritto all'anticipo sul trattamento di fine rapporto o servizio senza aspettare i consueti termini di 24 o 12 mesi dal pensionamento in base alla momento in cui si è verifica la cessazione del rapporto.

TFS/TFR cosa sono

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Come chiarito dal testo del decreto i TFS/TFR includono l'indennità di fine servizio, il trattamento di fine rapporto, l'indennità di premio di servizio, di buonuscita, di anzianità e le altre indennità di fine servizio o equipollenti corrisposte una-tantum e comunque denominata spettante dopo la cessazione a vario titolo dall'impiego.

Per anticipi TFS/TFR si intendono invece gli anticipi della liquidazione del TFS/TFR previsti dall'art. 23 del decreto-legge, tramite finanziamento da parte della Banca.

Chi può chiedere l'anticipo

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Possono chiedere l'anticipo TFS/TFR, non ancora liquidato dall'ente erogatore:

Come funziona l'anticipo

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L'anticipo non è considerato come un credito ai consumatori e l'importo massimo finanziabile è di 45.000 euro o a quello che può essere riconosciuto ai soggetti in base all'art. 23 del DL n. 4/2019.

Nel termine di tre mesi dalla maturazione del diritto al pagamento della prima rata o dell'importo erogato in un'unica soluzione, l'Ente che eroga l'anticipo (Inps o altro ente responsabile) provvede a rimborsare la banca l'importo dell'anticipo. Entro 30 giorni dalla data di maturazione delle rate successive alla prima l'ente erogatore rimborsa il cessionario.

In caso di ritardo nel rimborso dell'anticipo TFS/TFR l'ente riconosce alla banca per ogni giorno di ritardo un interesse pari al tasso legale.

Come fare domanda

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Il richiedente, una volta in possesso della certificazione del diritto all'anticipo del TFS/TFR, deve presentare la domanda di anticipo TFS/TFR alla banca corredata dai seguenti documenti:

Nella domanda, il richiedente deve indicare il conto corrente a lui intestato o cointestato su cui desidera l'accredito dell'importo finanziato.

L'erogazione dell'anticipo

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L'ente erogatore entro 30 giorni, eseguite le necessarie verifiche e acquisita la garanzia del Fondo, comunica alla banca la presa d'atto della conclusione del contratto di anticipo TFS/TFR e rende non disponibile l'importo relativo.

La banca, entro 15 giorni dalla data in cui il contratto diviene efficace, accredita l'importo erogato sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda di anticipo.

Il decreto prevede la possibilità per il soggetto finanziato di estinguere anticipatamente tutto o parte del finanziamento, con oneri a suo carico. Compito della banca comunicare all'ente erogatore l'intervenuta estinzione totale o parziale dell'anticipo. Per perfezionare l'operazione alla banca è riconosciuto un indennizzo a carico del soggetto finanziato rapportato all'importo rimborsato in anticipo.

Casi di rifiuto della domanda di anticipo

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La banca può rifiutare la proposta di contratto di anticipo quando:

Il Fondo di garanzia

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Il Fondo di Garanzia è affidato in gestione all'Inps. Scopo del Fondo intervenire per coprire il rischio di credito dei finanziamenti concessi ed erogati dalla Banca. La garanzia, che copre l'80 % dell'importo dell'anticipo TFS/TFR, può essere attivata quando l'ente erogatore si trova nell'impossibilità di rimborsare la banca.

In questi casi la banca, entro 30 giorni dall'inadempimento lo notifica al gestore ed entro 9 mesi dall'inadempimento chiede l'intervento del Fondo. Il Gestore entro 60 giorni dalla richiesta, in presenza dei necessari presupposti, rimborsa la banca.

Il Fondo quando interviene è surrogato di diritto alla banca sia per l'importo pagato che per il privilegio previsto dall'art. 2751 bis c.c. comma 1 n. 1. In ultima istanza, gli interventi del fondo sono assistiti da garanzia statale.

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Data: 19/06/2020 14:00:00
Autore: Annamaria Villafrate