Il reato di utilizzazione d'invenzioni o scoperte
- Il testo dell'art. 325 c.p.
- La ratio dell'art. 325 c.p. e il bene giuridico tutelato
- La condotta sanzionata dall'art. 325 c.p.
- La pena
- Elemento soggettivo
Il testo dell'art. 325 c.p.
La ratio dell'art. 325 c.p. e il bene giuridico tutelato
L'art. 325 c.p. è un reato proprio, dacchè può essere commesso unicamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio (artt. 357 e 358 c.p.). Bene giuridico meritevole di tutela è non soltanto il buon andamento della pubblica amministrazione, ma anche la segretezza delle scoperte e delle invenzioni, nonché di innovative applicazioni industriali che debbano essere riservate all'esclusiva cognizione e uso della p.a. (e non di altri). Si tratta di un reato di evento, donde può implicitamente ritenersi configurabile il tentativo ex art. 56 c.p.. La procedibilità del delitto di cui all'art. 325 c.p. è d'ufficio.
La condotta sanzionata dall'art. 325 c.p.
Parte della dottrina ritiene che il delitto di utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio sia una forma particolare di peculato d'uso (art. 314 c.p., il quale al comma due così prevede: "Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita").
La condotta incriminata consiste nell'utilizzare invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che il P.U. o l'incaricato di pubblico servizio conosca per ragione dell'ufficio o servizio e che devono restare segrete perché destinate unicamente all'impiego della p.a.
Di conseguenza, il reato si configura ogni volta che il bene nominato venga distratto dalla sua funzione per essere destinato alla soddisfazione di un'utilità del P.U., estranea alle ragioni del suo ufficio.
La pena
La pena prevista per il delitto di cui all'art. 325 c.p. è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a euro 516.
Elemento soggettivo
Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo specifico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto con il fine precipuo di trarne utilità.
Data: 19/06/2020 12:00:00Autore: Daniele Paolanti