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Rifiuto o ritardo di obbedienza del militare

Il reato di cui all'art. 329 c.p. sanziona la condotta del militare o dell'agente di forza pubblica che rifiuti o ritardi l'adempimento del suo dovere


Il testo dell'art. 329 c.p.

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Il militare (c.p.m.p. 2) o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

La ratio dell'art. 329 c.p. e il bene giuridico tutelato

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L'art. 329 c.p. è un reato proprio, dacchè può essere commesso unicamente dal militare o dall'agente di forza pubblica (art. 2 c.p.m.p.). Bene giuridico meritevole di tutela è il buon andamento delle forze di pubblica sicurezza. Si tratta di un reato omissivo proprio (categoria che comprende tutte quelle condotte in cui il soggetto non compia un'azione che gli è invece imposta ex lege) donde non è così scontato che possa ritenersi configurabile il tentativo ex art. 56 c.p., proprio perché, come evidenziano taluni autori, mentre non vi sono dubbi sulla configurabilità del tentativo nei reati omissivi impropri, nel caso dei delitti omissivi propri (in ragione della loro ontologica natura) la questione è controversa. La procedibilità del delitto di cui all'art. 329 c.p. è d'ufficio.

La condotta sanzionata dall'art. 329 c.p.

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Si tratta di una forma particolare di rifiuto di atti d'ufficio. Il militare riceve un ordine dall'Autorità, ma non dà esecuzione al medesimo. Quindi su di lui grava un dovere specifico di agire che questi, coscienziosamente, rifiuta di portare a compimento. Ad essere sanzionato è anche il ritardo indebito nel dare esecuzione all'ordine, ovvero un ritardo che non trovi scaturigine da una causa legittima. L'impiego della locuzione "nelle forme stabilite dalla Legge", lascia intendere che non è punita la condotta del militare o dell'agente di forza pubblica che rifiuti un atto illecito e quindi contra ius. Questa esimente risiede nel fatto che, ai sensi dell'art. 51 c.p., "risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo. Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine".

La pena

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La pena prevista per il delitto di cui all'art. 329 c.p. è della reclusione fino a due anni.

Esimenti e cause di non punibilità

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L'art. 51 c.p. si applica anche alla norma in esame, quindi è esclusa la penale responsabilità se il militare o l'appartenente alla forza pubblica rifiuta un atto illecito o di evidente criminosità, ad eccezione dei casi in cui la Legge non consenta alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.

Elemento soggettivo

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Data: 19/06/2020 15:30:00
Autore: Daniele Paolanti