Pignoramento: vizio di notificazione sanabile dall'opposizione
Per la Cassazione il vizio di notificazione del pignoramento è sanato dalla proposizione dell'opposizione, salvo la notifica sia inesistente o l'opponente deduca pregiudizio ai suoi diritti di difesa
- Vizio di notificazione del pignoramento e sanatoria
- Efficacia sanante della proposizione dell'opposizione
- Quando la notifica è inesistente
- Concreto pregiudizio del diritto di difesa
Vizio di notificazione del pignoramento e sanatoria
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Il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento si ritiene sanato, di regola, dalla mera proposizione dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio ai suoi diritti di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente.
È questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione terza sezione civile, nella sentenza n. 11290/2020 (sotto allegata). La pronuncia origina dal ricorso di un debitore che si era visto rigettare l'opposizione proposta, ex art. 617, secondo comma, c.p.c., avverso la procedura esecutiva immobiliare promossa a suo danno dal creditore.
Il ricorrente, innanzi ai giudici di legittimità, sostiene che il Tribunale avrebbe sbagliato, una volta accertata la nullità della notificazione dell'atto di pignoramento, a ritenere che la successiva proposizione dell'opposizione avesse avuto effetti sananti ai sensi dell'art. 156, terzo comma, del codice di rito.
Ciò in quanto, precisa il debitore, l'atto di pignoramento non era entrato nella sua sfera di conoscibilità, neppure in modo irregolare, avendone egli avuto informazione solo a seguito di un'ispezione ipotecaria.
Efficacia sanante della proposizione dell'opposizione
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Gli Ermellini, respingendo il ricorso, richiamano la distinzione effettuata dalla giurisprudenza sul tema dell'efficacia sanante che la proposizione di un'opposizione può avere sui vizi di notifica degli atti esecutivi per quanto riguarda, da un lato, il caso del precetto, e dall'altro quello del pignoramento e degli altri atti espropriativi.
In particolare, secondo la Cassazione, essendo differenti le finalità cui tendono i diversi atti, saranno del pari differenti le condizioni alle quali può dirsi che la nullità sia sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, del codice di procedura civile.
Nel caso del precetto "è stata ravvisata la possibilità di sanatoria del vizio di notificazione solo quando la conoscenza dell'atto - di cui la proposizione dell'opposizione è dimostrativa - si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata" (cfr. Cass. n. 24291/2017).
A contrario, col riferimento al caso dell'omessa notificazione del pignoramento, la cui funzione è quella di rendere edotto l'esecutato dell'avvio del processo espropriativo, la proposizione dell'opposizione, in quanto indice della conoscenza dell'esecuzione iniziata, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c. (Cass. n. 19498/2013).
Quando la notifica è inesistente
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Difatti, la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi (quale la nullità della notificazione) che devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo, in virtù della proposizione dell'opposizione stessa da parte del debitore.
Nel caso in esame neppure può ipotizzarsi di essere in presenza di una notifica inesistente e quindi insanabile.
Non solo una tale eventualità non è stata prospettata neppure dal ricorrente, ma l'inesistenza di una notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Concreto pregiudizio del diritto di difesa
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Inoltre, con specifico riferimento a un asserito vizio di notifica del pignoramento, sanato per la proposizione dell'opposizione, la Suprema Corte rammenta che grava sul ricorrente l'onere di indicare il concreto pregiudizio del diritto di difesa che ne è derivato.
L'impugnazione, spiega la sentenza, non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata. E, nella specie, il ricorrente non ha indicato alcuna specifica attività difensiva il cui compimento sarebbe stato pregiudicato dal vizio di notificazione dell'atto di pignoramento.
In conclusione, nel respingere il ricorso, la Suprema Corte afferma il principio di diritto secondo cui: "Il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è di regola sanato dalla mera proposizione dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio ai suoi diritti di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente per essere la stessa totalmente mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (Cass., Sez. U, n. 14916/2016); in ciò distinguendosi dall'atto di precetto, il cui vizio di notificazione invece non è sanato dalla mera proposizione dell'opposizione se, prima che l'intimato ne abbia avuto comunque conoscenza, il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento (Cass., n. 24291/2017)".
Data: 19/06/2020 17:00:00Autore: Lucia Izzo