La nullità del contratto di credito revolving
- Le carte di credito revolving
- Nullità per mancanza di forma scritta ex art. 117 TUB
- Assenza di un intermediario abilitato
- Nullità del contratto di carta revolving per indeterminatezza dell'oggetto
Le carte di credito revolving
Le società finanziarie, molto spesso, sollecitano i commercianti di beni determinati a concedere delle carte di credito revolving contestualmente alla concessione di un finanziamento per l'acquisto di un bene determinato.
Ciò avviene, di frequente, all'interno dei centri commerciali, durante l'acquisto di beni.
Tali contratti, solitamente, contengono unicamente gli elementi identificativi del finanziamento per il bene specifico finanziato, con un generico e criptico richiamo alla possibilità per la società finanziaria di concedere, in futuro, e a proprio insindacabile giudizio, una carta di credito revolving, ovvero un credito rotativo.
Tale pratica risulta palesemente illegittima e, pertanto, produce la radicale nullità del contratto di credito revolving, per diversi motivi, con importanti conseguenze favorevoli per il cliente.
Nullità per mancanza di forma scritta ex art. 117 TUB
La ratio della disposizione normativa da ultimo citata, infatti, è proprio quella di garantire la piena e completa trasparenza dei rapporti contrattuali tra l'istituto di credito ed il cliente, allo scopo di consentire a quest'ultimo di conoscere e verificare analiticamente le condizioni contrattualmente previste.
E il rapporto di credito revolving in discorso risulta spesso connesso ad una linea di credito del tutto nuova e autonoma rispetto a quella finalizzata all'acquisto del bene determinato indicato in contratto.
Non si può sottacere che l'operazione di finanziamento in questione è stata più volte portata all'attenzione dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), il quale, riconoscendo la sostanziale autonomia dei finanziamenti, ha statuito la radicale nullità del contratto revolving, censurando tale prassi contrattuale in termini di violazione dell'art. 117 del T.U.B. che, come noto, richiede la forma scritta, a pena di nullità, dei contratti bancari (cfr. ex pluribus: ABF Collegio di coordinamento, decisione n. 3257/12).
È ormai pacifico nelle copiose decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario (cfr. ex multis: A.B.F. Collegio di Napoli n. 3008/2016) che la concessione di un fido revolving in occasione della sottoscrizione di un prestito finalizzato non vale a sanare la mancanza della forma scritta, mancanza che comporta la nullità del contratto e delle condizioni economiche del rapporto.
In siffatti casi, infatti, il rapporto di credito revolving risulta un'operazione economica del tutto indipendente rispetto all'originario contratto di credito al consumo e, come tale, da valutare autonomamente, circa la sua validità, alla luce dei requisiti di forma previsti dall'art. 117 T.U.B. (cfr., tra le tante, ABF Collegio di Roma, n. 1729/2015 e Collegio di Milano, n. 4268/2014).
Anche la giurisprudenza di merito ha avuto modo di evidenziare che la mera sottoscrizione di una clausola scritta in caratteri minuti e contenuta in un modulo avente ad oggetto la richiesta di un prodotto bancario e/o finanziario del tutto diverso da una carta revolving, le cui condizioni sono riportate in documenti separati e nemmeno sottoscritti dal ricorrente, non può in alcun modo soddisfare il requisito della forma scritta imposta dall'art. 117 del TUB, che è finalizzato a soddisfare le esigenze informative del cliente (cfr. ex pluribus: Tribunale Chieti, Sez. Ortona n. 230/2017).
Peraltro, l'art. 125-bis, co. III, T.U.B., prevede espressamente che: "in caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d) [contratto di credito finalizzato a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici] il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati".
Pertanto, anche alla luce del chiaro tenore letterale della succitata norma, è evidente che il contratto stipulato dal cliente può riguardare solo ed esclusivamente la concessione di credito al consumo per l'acquisto di un bene specifico, con la conseguente nullità del contratto di credito revolving, privo di forma scritta.
Assenza di un intermediario abilitato
Come noto, infatti, per la promozione e la conclusione di contratti di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria disciplinati dal D.lgs. n. 374/1999.
Si tratta di un obbligo espressamente prescritto dall'art. 3 D.lgs. n. 374/1999 e dall'art. 3 del regolamento di cui al D.M. 13.12.2001 n. 485, evidentemente violati nella fattispecie in esame, con conseguente nullità del relativo contratto.
Nullità del contratto di carta revolving per indeterminatezza dell'oggetto
In tali contratti, infatti, non è dato evincere né l'ammontare dell'importo finanziato, né l'entità della rata di rimborso, né le altre condizioni essenziali prescritte dalla normativa in materia, in ordine al credito revolving.
Secondo quanto prescritto dall'art. 125-bis T.U.B., i contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR.
Il comma VIII della succitata disposizione normativa, inoltre, specifica che il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali sull'importo totale del finanziamento e sulle condizioni di prelievo e di rimborso.
Nella fattispecie in esame, in palese violazione con le disposizioni normative succitate, spesso non si comprende neppure quale sia l'oggetto del contratto, sicché il medesimo risulta radicalmente nullo in quanto evidentemente indeterminato.
Le condizioni contrattuali del rapporto di credito revolving, infatti, non risultano mai disciplinate nel documento che la società finanziaria intende considerare come contratto del rapporto di credito rotativo.
Avv. Claudio Roseto
Specializzato in diritto amministrativo
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Autore: Claudio Roseto