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Cessione del contratto

Con la cessione del contratto di cui all'art. 1406 c.c., una parte cede la sua posizione contrattuale ad un terzo con il consenso dell'altro contraente


Cos'è la cessione del contratto

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La cessione del contratto di cui agli artt. 1406 e ss. del codice civile è lo strumento giuridico con il quale una parte può farsi sostituire da un terzo nella propria posizione contrattuale.

Il consenso del ceduto

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La cessione può avvenire solo a determinate condizioni, prima fra tutte il consenso della controparte.

Infatti, quest'ultima (c.d. contraente ceduto) ha diritto di opporsi alla cessione, non prestando il proprio consenso, ad esempio per motivi di maggiore garanzia solutoria. Per tale motivo, lo schema della cessione del contratto è considerato di tipo trilaterale.

È possibile che il consenso relativo alla cessione del contratto venga prestato preliminarmente, cioè al momento della stipula del contratto, anziché al momento della cessione stessa (art. 1407.)

In tal caso, per rendere efficace la cessione nei confronti del ceduto è comunque necessaria la sua accettazione o la notifica dell'avvenuta sostituzione. Prima di tali atti, pertanto, il ceduto può validamente adempiere realizzando la sua prestazione nei confronti del cedente anziché del cessionario.

Liberazione del cedente dai suoi obblighi

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Va evidenziato che, di regola, in conseguenza della cessione del contratto, il cedente è liberato dai suoi obblighi nei confronti del ceduto (art. 1408 c.c.: schema pro soluto).

Quest'ultimo, però, può dichiarare di non voler liberare il cedente, conservando il diritto di agire contro quest'ultimo in caso di inadempimento del cessionario: si tratta del classico schema della cessione pro solvendo (v. la nostra guida all'affine istituto della cessione del credito per maggiori approfondimenti).

In tale ultimo caso, il ceduto ha l'onere di informare tempestivamente il cedente, entro il termine 15 giorni, circa l'inadempimento del cessionario. In caso contrario, il cedente non è comunque liberato dai suoi obblighi nei confronti del ceduto, ma ha diritto al risarcimento dell'eventuale danno causato dalla mancata tempestiva comunicazione.

Corrispettività delle prestazioni

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Un altro aspetto fondamentale della cessione del contratto è rappresentato dal fatto che essa è possibile solo nelle fattispecie a prestazioni corrispettive, e sempre che tali prestazioni non siano state ancora interamente eseguite dalle parti.

Diversamente, il cessionario non subentrerebbe nell'intera posizione contrattuale del cedente, comprensiva delle varie situazioni giuridiche attive e passive, ma si ricadrebbe nella semplice fattispecie della cessione del credito.

Forma della cessione del contratto

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Quanto alla forma della cessione, generalmente libera, essa va regolata in considerazione dell'oggetto del contratto ceduto. Ad esempio, se il contratto tra cedente e ceduto ha ad oggetto un diritto reale su un immobile, la cessione del contratto ad un terzo dovrà avvenire in forma scritta.

Rapporti delle parti originarie con il cessionario

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Vanno infine analizzati i rapporti tra le parti originarie del contratto e il sostituto-cessionario.

In base all'art. 1409 c.c., in particolare, il ceduto potrà opporre nei suoi confronti soltanto le eccezioni derivanti dal contratto originario (quello, cioè, oggetto di cessione), e non quelle derivanti da altri rapporti che intercorrevano tra le parti originarie del contratto, a meno che il ceduto non abbia fatto apposita riserva in tal senso al momento in cui ha prestato il consenso alla cessione.

Il cedente, invece, dovrà garantire al cessionario la validità del contratto e, contrariamente a quanto accade, di regola, nei confronti del ceduto, deve garantire al suo sostituto l'adempimento del contratto da parte del ceduto (cioè la sua solvibilità), alla stregua di un fideiussore.

Data: 22/06/2020 12:00:00
Autore: Marco Sicolo