Dl giustizia è legge: si riparte dal 1° luglio
Le novità del D.L. 28/2020 approvato in via definitiva dalla Camera su ripartenza sistema giudiziario, su mediazione telematica e preventivo esperimento mediazione nelle controversie su contratti non adempiuti causa COVID-19
- Giustizia, intercettazioni e carceri: le novità
- Giustizia: si riparte dal 1° luglio
- Mediazione negoziazione assistita
- Mediazione nelle controversie contrattuali
Giustizia, intercettazioni e carceri: le novità
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Ha incassato il via libera definitivo alla Camera (con 256 voti a favore e 159 contrari) il maxiemendamento sostitutivo del d.d.l. di conversione in legge del dl giustizia n. 28/2020 in materia di proroga delle intercettazioni e sospensioni processuali nel medesimo testo licenziato dal Senato nei giorni scorsi.
Per approfondimenti: Giustizia, intercettazioni e carceri: cosa prevede il testo approvato
Il decreto reca misure urgenti in materia di intercettazioni, ordinamento penitenziario, giustizia civile, penale, amministrativa e contabile e disciplina l'app nota come "Immuni". Gli operatori della giustizia, dopo le tante polemiche sui rallentamenti (addirittura "paralisi") del settore, saranno lieti di sapere che, per merito degli emendamenti approvati al Senato, sarà accelerato il ritorno alla normalità come, tra l'altro, anticipato anche dal Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede
Giustizia: si riparte dal 1° luglio
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Il sistema giudiziario dovrebbe ripartire dal 1° luglio 2020 grazie alle modifiche recate all'art. 83 del decreto-legge n. 18/2020 (Cura Italia) che rappresenta la disposizione principale in tema di misure di contenimento degli effetti dell'epidemia, e della quarantena, sul sistema giudiziario nazionale.
La data di conclusione della fase emergenziale negli uffici giudiziari è stata infatti ripristinata al 30 giugno 2020 (in luogo del 31 luglio 2020). Pertanto, le disposizioni dell'art. 83, relative alle misure organizzative recate dai capi degli uffici giudiziari per disciplinare la "fase 2", relative tra l'altro al rinvio delle udienze e alla trattazione da remoto, sono destinate a trovare applicazione solo fino alla fine del mese di giugno.
Udienze civili da remoto
Il provvedimento, per quanto riguarda la possibilità di svolgere le udienze civili mediante collegamenti da remoto, conferma che il giudice dovrà essere fisicamente presente nell'ufficio giudiziario, mentre gli altri partecipanti all'udienza (difensori, parti private, eventualmente PM) potranno collegarsi da remoto con l'ufficio giudiziario.
Inoltre, in sede emendativa è stato precisato che il luogo fisico posto all'interno dell'ufficio giudiziario dal quale si collega il magistrato è da considerarsi, a tutti gli effetti di legge, aula d'udienza.
Deposito atti
Il testo approvato al Senato è intervenuto anche sulle modalità informatiche di deposito degli atti da parte dei magistrati, prevedendone l'obbligatorietà per un determinato periodo.
È previsto, nel dettaglio, che dal 9 marzo al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili (tanto contenziosi quanto di volontaria giurisdizione) dinanzi a tribunali e corti d'appello, i magistrati potranno procedere al deposito dei propri atti esclusivamente con modalità telematiche. Il deposito con modalità diverse sarà consentito solo a fronte del mancato funzionamento dei sistemi informatici del ministero della giustizia.
Mediazione negoziazione assistita
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Viene modificato anche il comma 20-bis dell'art. 83 del D.L. Cura Italia il quale ha disciplinato, per il periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, anche nei procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, l'impiego di procedure telematiche con incontri mediante sistemi di videoconferenza.
Sarà necessario il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Il verbale che conclude positivamente la mediazione potrà essere sottoscritto digitalmente dal mediatore e dagli avvocati delle parti. L'avvocato potrà dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto e apposta in calce al verbale dell'accordo di conciliazione.
In sede di conversione in legge del D.L. 28/2020 è stato inserito un ulteriore periodo che disciplina la trasmissione dell'accordo raggiunto, da parte del mediatore, agli avvocati delle parti e all'ufficiale giudiziario. In entrambi i casi ciò dovrà avvenire per posta elettronica certificata.
Per eseguire le notificazioni, l'ufficiale giudiziario estrarrà copie analogiche che lui stesso dichiarerà conformi all'originale, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale.
Mediazione nelle controversie contrattuali
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In sede di conversione è stata prevista anche la modifica dell'articolo 3 del decreto-legge n. 6/2020 (conv. con mod. dalla L. n. 13/2020). Il comma 6-bis di tale norma ha previsto che il rispetto delle misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica di cui al decreto legge stesso, sia sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
Il nuovo comma 6-ter aggiunto dal Senato prevede che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda, nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali nelle quali il rispetto delle misure di contenimento adottate in relazione all'emergenza sanitaria possa essere valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore per inadempimento o adempimento tardivo della prestazione dovuta.
Autore: Lucia Izzo