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Assegni e cambiali: niente protesti fino al 31 agosto

Come funziona la sospensione fino al 31 agosto 2020 dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima del 9 aprile 2020


Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

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Sono sospesi su tutto il territorio nazionale, fino al 31 agosto 2020, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima del 9 aprile 2020, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data.
Eventuali protesti di cambiali o assegni, levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto, sempre riferiti a titoli emessi prima del 9 aprile 2020, non saranno trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio e, ove già pubblicati, verranno cancellati d'ufficio. Tanto prevede l'art. 11 del D.L. Liquidità (n. 23/2020) convertito definitivamente in legge 40/2020.
Il legislatore ha così preso atto delle difficoltà provocate dalla crisi di liquidità determinata dalle misure di contenimento dovute all'emergenza Covid-19 in tutta Italia e che hanno messo molti cittadini nella pressoché impossibilità di adempiere le obbligazioni precedentemente assunte.

Vaglia, cambiali e assegni: scadenza sospesa fino al 31 agosto

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Il comma 1 dispone la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto legge, e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, per lo stesso periodo.
La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

Per effetto delle modifiche approvate in sede di conversione, dunque, è stato posticipato il termine del 30 aprile 2020 originariamente previsto. La sospensione riguarda i soli termini dei titoli emessi prima dell'entrata in vigore del D.L. 23/2020, ovvero emessi prima del 9 aprile 2020. Quelli emessi successivamente, invece, andranno pagati o protestati entro il termine di scadenza originariamente indicato.

Assegni bancari e postali

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Con riguardo agli assegni bancari e postali, questi non presentano un termine di scadenza. Pertanto, ciò che viene sospeso è il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Lo chiarisce il comma 2 dell'art. 11 D.L. 23/2020 il quale stabilisce che l'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione.
La sospensione, in tal caso, riguarda dunque il creditore e opera, per il periodo di tempo indicato, su:
a) i termini per la presentazione al pagamento;
b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;

c) i termini previsti all'art. 9, comma 2, lettere a) e b) (iscrizione del nominativo del traente da parte del trattario, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari) della L. n. 386/1990, nonché all'art. 9-bis, comma 2 (preavviso di revoca), della medesima legge;
d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1 (termine per il pagamento tardivo), della stessa legge n. 386 del 1990.
In sostanza, ai beneficiari che desiderino e siano in grado di farlo, non è impedita la presentazione del titolo al pagamento in pendenza della sospensione. Il titolo continuerà, dunque, a essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione, qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente.
In difetto di provvista, invece, a tutela del debitore varrà anche per il traente (qualora il titolo sia stato emesso prima del 9 aprile 2020) la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno prevista dalla Legge n. 386/1990.

Protesti

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Il comma 3 dell'art. 11 cit., stabilisce che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020, non saranno trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Con riferimento allo stesso periodo saranno sospese le informative al Prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge n. 386/1990 (procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative) e le iscrizioni nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari (articolo 10-bis della medesima legge n. 386/1990), che, ove già effettuate, saranno cancellate.

Data: 23/06/2020 14:00:00
Autore: Lucia Izzo