Contratto estimatorio
- Cos'è il contratto estimatorio
- Come funziona il contratto estimatorio
- Consegna delle cose mobili
- Oggetto del contratto estimatorio
- Obbligo di pagamento
- Rischio perimento dei beni
- Contratto estimatorio, deposito, agenzia e mandato: differenze
Cos'è il contratto estimatorio
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pagare il prezzo dei beni;
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restituirli nello stato in cui li ha ricevuti nel termine convenuto.
Caratteri principali del contratto estimatorio
Dalla formulazione dell'art. 1556 c.c. emergono le principali caratteristiche di questo contratto.
- Il pagamento è l'oggetto principale dell'obbligazione, la restituzione è un'obbligazione facoltativa. Il contratto estimatorio è infatti e per questo motivo un tipico esempio di obbligazione facoltativa, in cui la prestazione dedotta in contratto è una sola, ma la parte può liberarsi compiendone un'altra (in questo caso, la riconsegna dei beni).
- Il fatto che chi riceve le cose sia tenuto a restituirle, fa comprendere che queste sono infungibili.
- La consegna dei beni è sintomatica della natura reale di questo contratto, che non si perfeziona con il solo consenso delle parti bensì con la consegna delle cose all'accipiens.
- La restituzione dei beni al tradens deve avvenire entro un termine stabilito, anche se la sua mancata indicazione espressa non pregiudica la validità del contratto, né la sua configurabilità come contratto estimatorio. Infatti, è sempre possibile evincere tale termine attraverso l'applicazione delle regole generali poste dall'art. 1183 c.c. Va precisato, comunque, che proprio tale norma prevede come criterio principale che, in caso di mancata espressa previsione del termine, il creditore possa esigere la prestazione "immediatamente". È evidente che, in considerazione della natura e dello scopo perseguito dal contratto estimatorio, ciò non sia possibile in questo caso, poiché è al rivenditore va lasciato un certo periodo di tempo entro cui vendere la merce o deciderne la restituzione.
Come funziona il contratto estimatorio
Consegna delle cose mobili
Per questo la dottrina si è interrogata sulle modalità attraverso le quali tale consegna si deve realizzare. Sono state contemplate al riguardo due possibilità:
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la consegna materiale, che si realizza con il passaggio delle cosa delle mani del tradens a quelle dell'accipiens, è in linea con il carattere reale del contratto estimatorio, anche perché consente all'accipiens di instaurare subito una relazione materiale con le cose mobili da vendere,
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vero tuttavia che anche la consegna consensuale, che si realizza quando l'accipiens ha già le cose a sua disposizione, realizza subito la relazione materiale con le cose.
Oggetto del contratto estimatorio
Questo contratto presenta infatti l'indubbio vantaggio per l'accipiens di riuscire a procurarsi una grande quantità di merce da mettere in vendita senza doverne subito pagare il prezzo. Condizione che evita di ritrovarsi con un sacco di merce invenduta.
Anche il venditore però ottiene un grande vantaggio da da questo contratto, ossia riuscire a collocare i propri prodotti in modo capillare, operazione che da solo non potrebbe mai effettuare.
Il fatto che possa avere ad oggetto solo beni mobili ha sollevato alcuni dubbi sulla possibilità di ricorrere a questo contratto anche per la vendita di beni mobili registrati. Le formalità e gli obblighi pubblicitari che sono richiesti per il trasferimento di questi beni però rappresentano il principale ostacolo per l'utilizzo di questo modello contrattuale.
Obbligo di pagamento
Il contratto estimatorio contempla in favore dell'accipiens due opzioni, di cui una è quella di pagare il prezzo per le cose che gli sono state consegnate dal tradens. Quando però tale obbligo diventa attuale?
Una risposta assai risalente, anche se valida ancora oggi perché in linea con il dettato normativo è quella contenuta nella sentenza della Cassazione n. 757/1949. Essa in pratica precisa che la proprietà delle cose, fino a quando l'accipiens non effettua il pagamento del prezzo resta in capo al tradens.
L'accipiens da parte sua è obbligato ad effettuare il pagamento del prezzo non appena la restituzione delle cose sia diventata impossibile.
Conclusione che tiene conto della formulazione dell'art. 1557 c.c. in base al quale "Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile".
In sintesi, quindi, l'accipiens è tenuto a pagare il prezzo dei beni quando:
- riesce a vendere i beni a terzi;
- li ha impiegati in un altro modo;
- li trattiene e non li restituisce
- si sono deteriorati o sono periti.
Rischio perimento dei beni
Contratto estimatorio, deposito, agenzia e mandato: differenze
Il primo è il contratto di deposito, con il quale una parte riceva dall'atra una cosa mobile, assumendosi l'obbligo di custodirla e restituirla in natura. Da questo l'estimatorio si distingue perché l'accipiens non ha l'obbligo di custodire le cose che gli sono state consegnate dal tradens.
Il contratto estimatorio si distingue anche dal mandato, poiché la facoltà dell'accipiens di restituire i beni si differenzia dall'obbligo di restituzione previsto in capo al mandatario dall'art. 1713 c.c.
A nulla rileva inoltre che il rivenditore fornisca un rendiconto al tradens, analogamente a quanto previsto dallo stesso art. 1713, perché trattasi di un obbligo che non è tipico del mandato.
Similmente, il contratto estimatorio si differenzia dal contratto di agenzia, poiché in quest'ultimo l'agente si limita a promuovere la conclusione di contratti per conto del committente.
Autore: Marco Sicolo