La reiscrizione a scuola degli alunni disabili
- Reiscrizione a scuola alunni diversamente abili: legge 41/2020
- La ratio della legge
- Gli effetti della legge n. 41/2020
- Conclusioni
Reiscrizione a scuola alunni diversamente abili: legge 41/2020
La ratio della legge
La peculiarità di questa legge è che non parla di non ammissione, ma colloca la decisione in merito alla reiscrizione in capo al dirigente scolastico in un momento successivo allo scrutinio, realizzando così una particolare fattispecie giuridica: ovvero di un alunno che, formalmente ammesso all'anno successivo, può essere, con provvedimento del DS, autorizzato alla "reiscrizione" al medesimo anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2019/2020".
Si tratta dunque di una deroga al regime ordinario ed evita, inoltre, nella pubblicazione dei tabelloni, problemi con riferimento alla privacy.
Gli alunni con disabilità che concludono l'anno scolastico con valutazioni negative degli apprendimenti e delle autonomie, come previsti dal loro PEI, derivanti da qualsiasi causa personale o ambientale, connessa o non connessa all'emergenza Covid-19, pur ammessi alla classe successiva, possono ripetere, attraverso la reiscrizione, l'anno frequentato nel 2019/2020.
Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione ha pubblicato la nota prot. 793 dell'8 giugno 2020 con la quale fornice indicazioni in merito alla reiscrizione alla medesima classe per gli alunni con disabilità.
I DS, a seguito di specifica e motivata richiesta presentata dalla famiglia di alunni con disabilità, procedono ad acquisire il parere del relativo Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO), da riunire in video conferenza. Il GLO rilascia parere motivato. La richiesta della famiglia e il parere del GLO sono considerati in sede di scrutinio finale da parte dei docenti contitolari della classe o del consiglio di classe che, solo a seguito di accertamento e verbalizzazione del mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia stabiliti nel piano educativo individualizzato e tenendo conto anche della valutazione degli interventi di natura pedagogico-didattica messi in atto, procedono a loro volta al parere, da verbalizzare quale "Proposta di reiscrizione al medesimo anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2019/2020", eventualmente con l'aggiunta "subordinata alla richiesta della famiglia/in acquisizione il parere del GLO", qualora la documentazione di cui ai punti 1 e 2 non sia ancora acquisita. In proposito, il M.I. precisa che è possibile operare una diversa tempistica di acquisizione dei tre documenti propedeutici (richiesta della famiglia, parere del GLO, parere nel verbale dello scrutinio), considerato che la norma non indica una loro "concatenazione", ma solo la necessità della loro acquisizione.
Gli effetti della legge n. 41/2020
In caso di reiscrizione, bisogna esercitare la massima attenzione nel riportare all'interno dell'anagrafe, l'alunno nella classe pertinente, anche ai fini della corretta definizione dell'organico. La disposizione non riguarda alunni e studenti con disabilità che sostengono l'Esame di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione, perché in questi casi, anche se è garantita l'ammissione a tutti, rimane nella possibilità della commissione di dichiarare non superata la prova, e consentire, in questo modo, la ripetizione della classe terminale.
In sostanza si tratta di una particolare fattispecie giuridica: ovvero di un alunno che, formalmente ammesso all'anno successivo, può essere, con provvedimento del DS, autorizzato alla "reiscrizione" al medesimo anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2019/2020".
Il testo licenziato dal Parlamento è una particolare forma giuridica di tutela del soggetto diversamente abile che non ha raggiunto gli obiettivi del PEI, per cause oggettive o soggettive a lui non imputabili, quale l'emergenza sanitaria, che non ha consentito l'attuazione dei programmi didattici prefissati.
Tale legge considera che la didattica a distanza ha avuto un esito importante nell'alunno normodotato, ma non ha avuto lo stesso effetto nell'alunno diversamente abile.
In realtà la didattica a distanza, malgrado tuti i limiti e i condizionamenti, ha mobilitato i docenti ad inventarsi "nuove abilità", attivando anche con l'aiuto di colleghi più esperti, video-lezioni ed altri esercizi didattici innovativi. Ma la didattica a distanza per un alunno disabile ha coinvolto ancor di più i genitori, che durante la quarantena si sono improvvisati insegnanti, infermieri, terapisti; malgrado ciò non tutti hanno avuto la possibilità di collaborare a questa nuova prassi e all'uso delle nuove tecnologie ed inoltre i materiali in circolazione sono risultati poco fruibili e poco funzionali alle complessità di bisogni specifici. Infatti, mentre per la maggior parte degli studenti la didattica a distanza ha favorito una diversa modalità di apprendimento, per gli alunni con disabilità, l'interruzione del percorso ha spesso assunto carattere di perdita in termini assoluti, decretando un completo isolamento ed il venir meno di quegli stimoli esterni che aiutano e determinano il loro accrescimento». La didattica a distanza, spesso non è stata «inclusiva», e non ha garantito il diritto allo studio delle persone più fragili, che come tale hanno bisogno di essere sostenuti e assistiti da personale specializzato, con rapporti spesso ad personam. Anzi la didattica a distanza, con un colpo di spugna, ha cancellato questa attenzione, gettando gli alunni con disabilità nell'ombra. Anche perché stiamo parlando di bambini e adolescenti con sindrome di Down, deficit cognitivi, disturbi della personalità come schizofrenia, bipolarismo, ecc, soggetti diversissimi per condizioni di salute e problemi d'apprendimento, ma accomunati da due bisogni fondamentali: una didattica tarata sui loro specifici problemi e il bisogno, identico per tutti i giovani, di essere inclusi in un gruppo per costruire la propria personalità.
Per loro la scuola non è solo un luogo di apprendimento di nozioni, ma un universo dove imparano ad avere una socialità, a pensarsi come soggetti indipendenti dalla protezione familiare, ad acquisire abilità pratiche per altri ovvie. Quello della socialità è uno dei diritti di cui più si sono privati i bambini e ragazzi nel periodo di emergenza. Il distanziamento sociale, per molte disabilità, ha rappresentato un ulteriore colpo alla qualità di vita di questo esercito "invisibile".
Invero la disabilità non è uno stigma e l'isolamento per i disabili non è iniziato in Italia con il decreto Conte che chiudeva il Paese e non è terminato nella cosiddetta fase 2. Infatti, le famiglie dei disabili sperimentano quotidianamente la solitudine e l'isolamento come una condizione ordinaria. Il distanziamento sociale è insito nei comportamenti acquisiti da ogni genitore di un disabile molto prima del lockdown da Covid. Eppure l'Italia è il Paese europeo che per primo ha legiferato, oltre 40 anni fa, l'abolizione delle classi differenziali nella scuola e immaginato i processi di inclusione per i disabili come una possibilità da seguire concretamente.
Ed in questo contesto si inserisce l'attenzione del legislatore, il quale ha varato la Legge n. 41 del 6/06/2020, preoccupandosi di proteggere il soggetto diversamente abile ed allontanandolo dalla cristallizzazione di una mancata acquisizione didattica, ma purtroppo, come spesso accade ad una legge che si sensibilizza della realtà "diversa" ne subentra un'altra che si discosta, infatti l'atto appena approvato dal Ministro dell'Istruzione che istituisce un Comitato di Esperti che dovrebbe mettere rapidamente a punto un Piano generale per la scuola post-emergenza Covid ha individuato degli esperti ed ha stilato un'elencazione di obiettivi del Comitato che tradisce l'intento di salvaguardare i soggetti diversamente abili, atteso che non si rileva alcun nome che possa vantare esperienze o approfondimenti in materia di disabilità
Molti ragazzi diversamente abili non hanno risposto agli stimoli che potevano arrivare con la didattica a distanza, forse perché per loro alla base di ogni rapporto c'è un'empatia, senza la quale non vi è apertura e fiducia. Ma se la didattica per alcuni di loro si è fermata, la legge consente di recuperare questo vuoto, che però si scontra con la realtà di alcuni DS che si sono rifiutati di applicarla, malgrado l'insistenza dei genitori, costringendoli a rivolgersi ai Tar, non solo per la mancata applicazione della normativa, ma soprattutto per l'assenza di qualsiasi riscontro, anche negativo, alle loro richieste.
Conclusioni
In conclusione la scuola non è un parcheggio per un disabile, anzi è lui che costituisce un arricchimento culturale per la classe, essendo un soggetto che agisce senza veli e senza stereotipi, il cui comportamento è sempre spontaneo, e che deve essere fonte di insegnamento e abbandono di atteggiamenti di pietismo o ancor peggio di bullismo. Molti DS, però, si rifiutano di applicare normativa esaminata, forse per il rigetto di attuare un iter burocratico apparentemente complesso.
L'obiettivo dovrebbe essere quello che, attraverso tale normativa, si consenta all'alunno diversamente abile di venire fuori dal tunnel della regressione, quale conseguenza del periodo emergenziale, riprendendo dal punto in cui la sua vita didattica è stata interrotta ex abrupto, consentendogli contemporaneamente di metabolizzare questo periodo per lui statico e di ulteriore ghettizzazione.
Avv. MARIA CARMELA CALLA'Data: 26/06/2020 15:50:00
Autore: Maria Carmela Callà