Ipoteca scaduta: responsabile l'avvocato, non anche il cliente
Per la Cassazione la conoscenza della disciplina sulla rinnovazione dell'ipoteca rientra nella diligenza media esigibile dal difensore e non invece dal cliente
- Responsabilità professionale avvocato
- Concorso di colpa
- Responsabile l'avvocato che ha fatto scadere l'ipoteca, non anche il cliente
Responsabilità professionale avvocato
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Nessun concorso di colpa col cliente in caso di responsabilità dell'avvocato che ha fatto scadere la garanzia ipotecaria. La conoscenza della normativa in materia rientra nella diligenza media esigibile dal difensore e non, invece, dal cliente. La responsabilità del difensore assume carattere assorbente rispetto a questioni di non immediata evidenza per un soggetto non esperto in materia giuridica.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza n. 12127/2020 (sotto allegata) accogliendo il ricorso della società contro l'avvocato che l'aveva assistita in un giudizio avente ad oggetto domanda di accertamento dell'occupazione illegittima di alcuni locali e in un procedimento esecutivo.
In particolare, il Tribunale aveva accolto la domanda (proposta dalla società in via riconvenzionale) diretta a ottenere il risarcimento del danno subito per effetto della condotta professionale dell'avvocato che, a fronte di ventidue effetti cambiari emessi da un debitore esecutato in favore del legale rappresentante della società, aveva lasciato scadere dopo il ventennio la garanzia ipotecaria.
Concorso di colpa
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Ciò aveva determinato un danno pari alla differenza tra quanto effettivamente percepito dalla società procedente per il credito degradato a chirografario e quanto la società avrebbe percepito qualora (rinnovata la garanzia ipotecaria) il credito fosse rimasto privilegiato.
Tuttavia, nonostante l'indubbia responsabilità del professionista (che, per la sua preparazione e capacità tecnica, mai avrebbe dovuto lasciar scadere la garanzia), il giudice a quo riteneva sussistente anche una parte di responsabilità (al 30%) della stessa società (e, per essa del suo legale rappresentate), che avrebbe dovuto essere a conoscenza della scadenza della garanzia ipotecaria, e che quindi con la sua negligente condotta aveva concorso nella causazione degli effetti pregiudizievoli.
In Cassazione, la società censura la decisione, tra l'altro, nella parte in cui era stato ritenuta d'ufficio la sussistenza di un concorso di colpa della società, tra l'altro senza che un tale concorso fosse stato prospettato (l'avvocato aveva solo negato gli addebiti per responsabilità professionale mossi a suo danno) e senza che fossero stati prospettati e allegati gli elementi di fatto dai quali ricavare la colpa concorrente della società.
Responsabile l'avvocato che ha fatto scadere l'ipoteca, non anche il cliente
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Per la ricorrente, nella specie, tale concorso di colpa avrebbe dovuto ritenersi insussistente, non potendosi pretendere da un semplice cittadino di conoscere un istituto giuridico quale l'ipoteca ed il suo termine di efficacia.
Accogliendo la doglianza, gli Ermellini rammentano che la responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile con riguardo alla natura dell'attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.).
Non vi è dubbio, precisa la Cassazione, che la conoscenza della normativa che impone la rinnovazione dell'ipoteca, essendo questione prettamente giuridica, faccia parte dell'obbligo di prestazione professionale e rientri nella diligenza media esigibile dal difensore, e non invece dal cliente, non essendo quest'ultimo tenuto a conoscere il periodo di scadenza dell'obbligazione cambiaria.
Siffatta responsabilità del difensore assume, secondo i giudici della Suprema Corte, carattere assorbente rispetto a questioni non di immediata evidenza per un soggetto non esperto in materia giuridica. Ha dunque sbagliato il Tribunale, non essendo stato neanche prospettato che il cliente (sollecitato dal difensore) avesse taciuto una qualche circostanza di fatto rilevante per l'incarico, a ritenere nella specie sussistente anche un concorso di colpa della società per il solo fatto di non essere a conoscenza della scadenza della garanzia ipotecaria.
Data: 27/06/2020 06:00:00Autore: Lucia Izzo