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Occupazione: art. 923 c.c.

L'occupazione di cui all'art. 923 c.c. è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà che si realizza con la materiale apprensione del bene


Cos'è l'occupazione

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Il codice civile, all'art. 922, enumera un elenco (non tassativo) di attività che possono valere a far conseguire l'acquisto della proprietà di un bene a favore di chi le compie.

Tali modi di acquisto possono essere a titolo originario o a titolo derivativo; questi ultimi, come noto, consentono di trasferire i diritti per atti inter vivos o mortis causa, cioè per effetto di contratto o per successione, come espressamente previsto dallo stesso art. 922 c.c.

Tra i modi di acquisto a titolo originario, invece, figura l'occupazione, cui è dedicato l'art. 923 c.c.

Occupazione di beni mobili

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In base a tale norma, l'occupazione può realizzarsi sulle cose mobili che non siano di proprietà di alcun altro soggetto (c.d. res nullius).

L'occupazione, pertanto, può riguardare solo beni mobili e si realizza con la materiale apprensione dell'oggetto accompagnata dalla volontà di impossessarsene (che è sempre presunta).

Il fatto che non siano suscettibili di occupazione i beni immobili deriva, invece, da un obiettivo più generale del legislatore, che non contempla la possibilità che un immobile non sia di proprietà di nessuno: infatti, in base all'art. 827 c.c., se un immobile non risulta di proprietà di alcun altro soggetto, esso appartiene allo Stato (che, peraltro, diviene proprietario anche degli immobili compresi nell'asse ereditario, nel caso in cui non vi siano successibili, v. art. 586 c.c.).

Oggetto dell'occupazione

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Il secondo comma dell'art. 923 c.c. precisa che le cose mobili suscettibili di occupazione sono le seguenti:

Per quanto riguarda le prime, esse possono essere le cose che non risultano mai appartenute ad alcuno (res nullius) oppure quelle abbandonate dal precedente proprietario quale rifiuto o perché da questi ritenute non più utili (c.d. res derelictae).

Occorre precisare che deve essere inequivoca la circostanza che la cosa sia stata abbandonata dal vecchio proprietario con l'intenzione di disfarsene, altrimenti l'apprensione della stessa non può validamente configurare occupazione e quindi non vale come modo di acquisto della proprietà.

Per quanto riguarda la fauna selvatica, essa, un tempo considerata res nullius, fa oggi parte del patrimonio indisponibile dello Stato, in base alla normativa speciale sulla caccia, fino a quando non si verifichi l'acquisto della proprietà del singolo animale in conseguenza dell'attività di caccia.

Occupazione e animali mansuefatti

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La disciplina codicistica dell'occupazione si completa con alcune disposizioni di dettaglio, che stabiliscono il diritto, per il proprietario, di inseguire lecitamente, entro un dato periodo di tempo, i propri animali addomesticati o di allevamento, quando questi siano fuggiti nel fondo altrui.

Data: 26/06/2020 13:00:00
Autore: Marco Sicolo