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L'accettazione espressa dell'eredità

Si ha accettazione espressa dell'eredità ai sensi dell'art. 475 del codice civile mediante dichiarazione contenuta in atto pubblico o scrittura privata


Accettazione espressa: l'art. 475 c.c.

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L'accettazione dell'eredità in forma espressa è disciplinata dall'art. 475 c.c. che ne individua i requisiti formali e di contenuto. Il primo comma afferma "L'accettazione è espressa quando, in atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede."

Alla luce di questa disposizione, per aversi accettazione espressa è necessario sul piano della forma una dichiarazione scritta resa mediante atto pubblico o scrittura privata; sul piano del contenuto la dichiarazione deve esprimere la volontà di accettare l'eredità o di assumere il titolo di erede.

Forma scritta ad substantiam

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La norma in commento prescrive la forma scritta ad substantiam, dunque la dichiarazione di accettazione o di assunzione del titolo di erede fatta in forma diversa non è idonea a produrre gli effetti dell'accettazione espressa ma se ne può valutare al limite la riconducibilità alla fattispecie di accettazione tacita.

La dottrina tende ad interpretare in maniera estensiva il riferimento alla "scrittura privata" in modo da ricomprendere ogni documento scritto che ne presenti gli estremi, in particolar modo la sottoscrizione ex art. 2702 cc.

Possono, dunque, dare luogo ad accettazione espressa anche documenti scritti per altri scopi (ad es. una lettera) che contengano la dichiarazione richiesta dal primo comma dell'art. 475 cc e la sottoscrizione del chiamato.

La Cassazione, intervenuta sul tema, ha precisato tuttavia che deve trattarsi in ogni caso di "atto scritto che provenga personalmente dal chiamato stesso o nella cui formazione questi abbia avuto parte; ne consegue che non comporta accettazione dell'eredità la mera circostanza che l'erede abbia sottoscritto la relazione di notificazione di un atto giudiziario a lui notificato "nella qualità" di erede." (Cass. 4426/2009).

Contenuto della dichiarazione di accettazione

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Quanto al contenuto della dichiarazione per aversi accettazione espressa occorre che "il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla, oppure ha assunto il titolo di erede". Si tratta di due diciture ritenute tra loro equipollenti pertanto è sufficiente che sia presente una sola di esse, anche se nulla vieta di utilizzare entrambe le enunciazioni in maniera congiunta.

L'accettazione dell'eredità secondo l'impostazione codicistica, dunque, consegue non solo ad una espressa e formale dichiarazione di accettare l'eredità ma anche ad un atto pubblico o una scrittura privata realizzati assumendo la qualità di erede. La Corte dei Conti con provvedimento n. 825 del 3 dicembre 2010 ha, infatti, ritenuto accettazione espressa la richiesta, rivolta alla P.A., di ratei di pensione insoluti formulata in qualità di erede del pensionato.

Da evidenziare come la dichiarazione di assumere la qualità di erede contenuta in un documento che assolva anche ad un diverso scopo giuridico conserva la propria autonomia di negozio giuridico unilaterale non recettizio e, pertanto, "conserva appieno la sua validità, ancorchè [...] sia stata colpita da nullità la distinta convenzione, eventualmente contenuta nello stesso documento" (Cass. n. 3021/1969).

Accettazione sottoposta a termine o condizione

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L'accettazione espressa è un esempio scolastico di actus legitimus o atto puro, ossia negozi giuridici che non ammettono l'apposizione di condizioni o termini. Il secondo comma dell'art. 475 espressamente prevede "È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o termine".

La ratio della norma è quella di garantire la certezza dei rapporti giuridici e la continuità nella titolarità degli stessi dopo la morte del de cuius. L'accettazione, infatti, retroagisce al momento dell'apertura della successione e non è ammessa possibilità di revoca sulla base del principio semel heres, semper heres.

Una limitazione dell'efficacia dell'accettazione mediante apposizione di termini o condizioni sarebbe totalmente incompatibile con l'esigenza di certezza e con il regime di inderogabilità che caratterizza la delazione e il procedimento successorio nel suo complesso.

L'apposizione di questi elementi accidentali viene sanzionata con la nullità dell'accettazione stessa. Questa non produrrà alcun tipo di effetto quindi il chiamato non si vedrà preclusa la possibilità di rifiutare o accettare successivamente purché entro i termini di prescrizione e decadenza previsti dal codice.

Non è possibile nemmeno un recupero dell'accettazione espressa sottoposta a condizione o termine come comportamento concludente e, dunque, come accettazione tacita in quanto manca la volontà di una accettazione piena e definitiva dell'eredità.

Accettazione parziale

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Le considerazioni svolte relativamente alla ratio che soggiace alla nullità comminata in caso di accettazione a termine o condizionata possono essere riprese anche per l'accettazione parziale. L'ultimo comma dell'art. 475 cc. afferma "Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità".

Le medesime esigenze di certezza e continuità dei rapporti giuridici hanno determinato un regime di delazione unitario e inscindibile. Anche in caso di coesistenza di chiamata per legge e chiamata per testamento, l'accettazione dovrà, comunque, consistere in un'adesione totale all'offerta unitaria costituita dalla delazione.

L'accettazione dell'eredità devoluta per legge si estende automaticamente anche a quella devoluta per testamento in quanto l'esclusione dell'una o dell'altra costituisce un'accettazione parziale sanzionata con la nullità.

Vedi anche la guida generale L'accettazione dell'eredità

Data: 26/06/2020 16:00:00
Autore: Annamaria Punzo