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Cartella ritirata dal familiare: non serve la raccomandata informativa

Per la Cassazione è regolare la notifica delle cartelle effettuata tramite raccomandata a/r dal concessionario e ritirata dal familiare del contribuente. Non è necessaria la raccomandata informativa


Notifica cartella di pagamento

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Deve ritenersi regolare la notifica delle cartelle di pagamento effettuata dal concessionario tramite il servizio postale se la consegna è avvenuta nelle mani di persone di famiglia, non essendo necessario in tal caso anche l'invio della raccomandata informativa al destinatario dell'atto.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 12470/2020 (sotto allegata) accogliendo il ricorso di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate - Riscossione in una controversia relativa all'impugnazione degli estratti di ruolo relativi a tre cartelle di pagamento notificate a mezzo del servizio postale, ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973.
Secondo la CTR, la notifica delle cartelle doveva considerarsi irregolare, in quanto effettuata direttamente a mezzo posta a persona diversa del destinatario senza il successivo invio della raccomandata informativa.
Per la difesa erariale, invece, la Commissione Tributaria sarebbe incorsa in errore nel ritenere necessario l'invio della raccomandata informativa per completare la procedura notificatoria, nell'ipotesi di consegna della raccomandata postale contenete le cartelle di pagamento a famigliare convivente del destinatario. Si tratta di quanto avvenuto nel caso in esame, essendo state le raccomandate consegnate al figlio e alla figlia del contribuente destinatario delle stesse.

Invio diretto di raccomandata da parte del concessionario

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Gli Ermellini rammentano che "in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890/1982".

Ciò in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175/2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (cfr. Cass., n. 28872/2018, n. 10037/2019).

Consegna raccomandata al familiare

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In questa direzione, spiega la Suprema Corte, depone proprio il D.P.R. n. 602/1973 che, all'art. 26, consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica "nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda" oppure al "portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda" del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti.
La stessa norma rinvia al D.P.R. n. 600/1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014, Cass. n. 3254/2016, Cass. n. 802/2018). Pertanto, nel caso di specie, in cui le cartelle di pagamento notificate per posta ordinaria risultano essere state consegnate a persone di famiglia, non sussisteva alcun obbligo per l'agente postale di procedere all'invio della raccomandata informativa al destinatario dell'atto.
Data: 27/06/2020 09:00:00
Autore: Lucia Izzo