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Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro

L’art. 334 c.p. sanziona la condotta di chi, per favorire il proprietario di un bene sottoposto a sequestro, lo distrugge, disperde o lo deteriora


Il testo dell'art. 334 c.p.

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Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309, se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

La ratio del reato di cui all'art. 334 c.p. e il bene giuridico tutelato

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Il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa è un delitto proprio, poiché può commetterlo solo una determinata categoria di soggetti, ovvero coloro i quali sono nominati custodi di un bene sequestrato. È un delitto inquadrato, nel nostro sistema codicistico, tra i delitti contro la pubblica amministrazione. Bene giuridico meritevole di tutela è, ovviamente, il buon andamento della p.a. oltre che la obiettiva necessità di preservazione di beni sottoposti a misure cautelari. È un reato di evento, donde può ritenersi configurabile, anche solo astrattamente, il tentativo ex art. 56 c.p.. Per quanto pertiene la procedibilità, per questo genere di reati, non sono necessari la querela, esposto o istanza, dacché si può procedere d'ufficio.

La condotta sanzionata dall'art. 334 c.p.

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Il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, contempla tre distinte condotte, descritte dal legislatore in ognuno dei tre commi che compongono la norma. Nel comma 1 è prevista la condanna per colui il quale, al fine di favorire il proprietario di un bene sottoposto a sequestro (alternativamente nell'ambito di un procedimento amministrativo o penale), nominato custode della res, la disperda, la distrugga oppure la deteriori. Nel comma 2 è prevista la condanna per il proprietario della res che, nominato custode della medesima laddove fosse gravata sempre da sequestro, la distrugga, disperda oppure la deteriori (in questo caso il soggetto agente non procura un vantaggio per soggetti terzi, come nel comma 1, quanto piuttosto per sé stesso). Ultima ipotesi contemplata è quella in cui il delitto di cui all'art. 334 c.p. sia commesso dal proprietario della res ma che non sia custode della medesima a seguito di sequestro. Posto quanto appena detto, resta da chiedersi in che rapporto la norma si ponga rispetto a quella di favoreggiamento reale: ebbene la giurisprudenza è tendenzialmente proclive nel voler riconoscere che le due fattispecie possono concorrere se il custode disperda o distrugga la res al fine di assicurare il prodotto, il prezzo o il profitto del reato.

La pena prevista per il delitto di cui all'art. 334 c.p.

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Come specificato nel paragrafo precedente, le condotte sanzionate dall'art. 334 c.p. sono tre, quindi per ciascuna di esse è previsto un trattamento sanzionatorio diverso: se il delitto è commesso dal custode della res in favore del proprietario della medesima (art. 334 co. 1 c.p.) la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 51 a euro 516; se il reato è commesso dal custode anche proprietario della res (art. 334 co. 1 c.p.) la pena è della reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309; se il reato è commesso dal proprietario – ma non custode – della res sequestrata, la pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309.

Elemento soggettivo

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Data: 27/06/2020 17:00:00
Autore: Daniele Paolanti