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Divieto di licenziamento anche per inidoneità alla mansione

L'INL chiarisce che il divieto di licenziamento si applica anche a quelli per sopravvenuta inidoneità alla mansione


Vietato licenziare anche per sopravvenuta inidoneità alla mansione

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L'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 298 del 24 giugno 2020 (sotto allegata) chiarisce che la sospensione dei licenziamenti sancita dall'art. 46 del decreto Cura Italia n. 18/2020 deve considerarsi, secondo la volontà del legislatore, una norma di carattere generale, applicabile quindi a tutte le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della L. n. 604/1966.

L'ambito applicativo del Decreto Cura Italia

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Ne consegue che la sospensione prevista dal Cura Italia deve essere applicata anche alle ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione in quanto, come chiarisce la nota: "l'inidoneità sopravvenuta alla mansione impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell'organizzazione aziendale (Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 27243 del 26 ottobre 2018; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 13649 del 21 maggio 2019).

Il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione infatti, al pari della altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non può prescindere dalla preventiva verifica del datore di poter destinare il lavoratore a mansioni compatibili alla sopravvenuta inidoneità.

Obbligo di repechage

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L'obbligo di repechage rende, pertanto, la fattispecie in esame del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che la legittimità della procedura di licenziamento non può prescindere dalla verifica in ordine alla impossibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con l'inidoneità sopravvenuta. Pertanto, ritiene l'Inl, che la disciplina prevista dagli articoli 46 e 103 del D.L. n. 18/2020 riguardi anche i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità alla mansione.

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Data: 29/06/2020 23:00:00
Autore: Annamaria Villafrate