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Beni mobili e immobili

I beni mobili, a differenza dei beni immobili, non sono definiti specificamente dall'art. 812 c.c. ma in via residuale, in quanto categoria di beni che assume rilievo per l’ordinamento giuridico


Beni mobili e immobili: cosa sono

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I beni giuridici si distinguono in beni mobili e beni immobili. Iniziamo quindi da un confronto giuridico tra le due tipologie di beni, per poi trattare in modo più dettagliato, alcuni aspetti dei beni mobili.

Definizioni di bene immobile e bene mobile

La definizione di bene immobile è data dall'art. 812 c.c., che definisce bene immobile tutto ciò che è incorporato al suolo, in maniera naturale (come un albero, un ruscello) o in modo artificiale (come una casa).

Per esclusione, bene mobile è pertanto qualsiasi cosa che sia possibile spostare da un luogo all'altro senza alterarne l'essenza, come invece avverrebbe se si sradicasse un oggetto dal suolo.

Il regime di circolazione

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Tale distinzione non è fine a se stessa, ma ha importanti conseguenze a livello giuridico, sotto numerosi aspetti.

Innanzitutto, i beni mobili e immobili seguono un diverso regime giuridico quanto al trasferimento dei diritti che li riguardano.

Per trasferire la proprietà o un altro diritto reale sui beni immobili occorre infatti la forma scritta. Tale requisito è previsto ad substantiam, cioè è necessario ai fini della validità dell'atto: non è possibile, insomma, vendere una casa sulla base di un semplice accordo verbale.

Inoltre, gli atti di vendita relativi ai beni immobili sono sottoposti ad una speciale forma di pubblicità dichiarativa, consistente nella trascrizione dell'atto di vendita (atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio) nei pubblici registri immobiliari presso la Conservatoria competente. Ciò è previsto al fine di rendere opponibili ai terzi (cioè efficaci anche nei loro confronti) gli atti di disposizione dei beni.

Per i beni mobili, invece, normalmente tutto ciò non è richiesto, essendo considerata sufficiente la consegna del bene mobile all'acquirente e il possesso da parte del nuovo proprietario.

Vi è però una particolare categoria di beni, quella dei beni mobili registrati (art. 815 c.c.), che viene sottoposta allo stesso regime di trascrizione tipico dei beni immobili: si tratta di beni quali navi, automobili e aeromobili, la cui circolazione viene così regolata in considerazione della loro rilevanza economica.

Beni mobili e immobili in garanzia

Un'altra differenza tra i beni immobili e mobili è rappresentata dalla modalità con cui gli stessi possono fungere da garanzia patrimoniale per i creditori.

I beni immobili, infatti (così come i beni mobili registrati) sono soggetti ad ipoteca, un particolare vincolo che comporta una specifica iscrizione nei pubblici registri.

Tipica garanzia dei beni mobili, invece, è il pegno, che si realizza con la consegna del bene al creditore a garanzia del credito.

Come noto, né l'ipoteca né il pegno comportano il trasferimento della proprietà sul bene, poiché la soddisfazione del credito, in caso di inadempimento, avviene soltanto a seguito del procedimento di esecuzione forzata.

Cosa si intende per cosa mobile?

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Il nostro ordinamento considera beni le cose che possono formare oggetto di diritti. Affinché però una cosa acquisti il valore giuridico di bene mobile è necessario che la stessa sia scarsa, utile e reperibile.

Cosa comprendono i beni mobili?

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I beni mobili comprendono tutti quei beni che possono essere spostati da un luogo all'altro senza che questo ne possa compromettere l'integrità (sculture, vestiti, strumenti, quadri, sculture, ecc...) a differenza dei beni immobili che, essendo ancorati al suolo, non possono essere spostati dal luogo in cui gli stessi sorgono.

Beni mobili: categorie

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Le due categorie giuridiche in cui sono classificati i beni mobili sono fondamentalmente due: i beni mobili e i beni mobili registrati.

Beni mobili registrati

Questi ultimi, rispetto ai primi, sono soggetti al rispetto di particolari formalità a causa del maggior valore economico che li caratterizza. Rientrano in questa categoria le navi, le automobili, gli aeromobili e i motocicli.

I beni mobili registrati sono soggetti all'iscrizione in pubblici registri (PRA per le automobili) e quando vengono trasferiti o acquistati devono rispettare determinate formalità per consentire in ogni momento l'identificazione del proprietario.

Beni consumabili e inconsumabili

I beni mobili vengono distinti in beni consumabili e inconsumabili.

I primi, come dice la parola stessa, si consumano dopo un solo utilizzo, i secondi invece, detti anche durevoli o a utilità ripetuta, si possono utilizzare più e più volte.

Beni strumentali e di consumo

Un'ultima distinzione, che però non ha rilievo giuridico, è quella che distingue i beni strumentali, ossia quelli che servono per produrre altri beni, da quelli di consumo, che invece, come dice la parola stessa, sono quelli destinati a essere consumati con l'utilizzo.

Beni mobili: quali possono essere pignorati

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I beni mobili rivestono rilievo giuridico anche come beni aggredibili dal creditore, quando il debitore è stato inadempiente nei suoi riguardi. Il creditore può infatti procedere al recupero forzoso del proprio credito attraverso il pignoramento dei beni, anche mobili, del debitore. Detti beni, alcuni dei quali non sono pignorabili, una volta sottoposti al vincolo del pignoramento, se l'inadempimento del debitore permane, vengono messi all'asta e venduti.

Il pignoramento dei beni mobili, detto anche pignoramento mobiliare è disciplinato dagli artt. 513-524 c.p.c ed è il primo atto con cui si avvia la procedura di espropriazione mobiliare, che può svolgersi presso il debitore o presso soggetti terzi. Procedimento che viene eseguito dall'ufficiale giudiziario, che nella fase di ispezione, necessaria ad individuare i beni pignorabili, redige il verbale di pignoramento mobiliare.

Leggi anche quali beni non possono essere pignorati

Beni mobili all'asta

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Per beni mobili all'asta si intendono quei beni che, dopo essere stati pignorati, vengono messi in vendite dagli istituti delle vendite giudiziarie, di modo che, con il ricavato della vendita, si realizzi quanto necessario a soddisfare anche in parte, il diritto del creditore.

Data: 19/02/2022 06:00:00
Autore: Marco Sicolo