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Divieto di detenere armi non motivato

Il Prefetto, nella motivazione di un diniego, deve chiarire il mutamento delle circostanze che l'avevano spinto a rilasciare il titolo in precedenza


Motivazione atto di diniego

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In caso di revoca o rinnovo di un titolo di polizia, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che l'Amministrazione non può non indicare, nella motivazione dell'eventuale atto di diniego, il cambiamento delle circostanze, di fatto e soggettive, che l'avevano già indotta a rilasciare il titolo negli anni antecedenti.
Il principio, già stigmatizzato dal Consiglio di Stato nel 2012 e negli anni successivi, ultimamente è stato richiamato dalla Terza Sezione del Tar per la Sicilia, con la sentenza n. 935/20 pubblicata in data 11.05.2020.

Impugnazione del diniego

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Vediamo, in sintesi, il ragionamento del Collegio di giudici che è stato fatto per risolvere la questione loro proposta.
Il punto di partenza è il fatto concreto: viene impugnato un diniego, adottato dall'U.T.G. solo per prospettati procedimenti penali e segnalazioni di polizia a carico della persona interessata.
Ora, dice quel Tar, vero è che le sentenze riconoscono all'Amministrazione la facoltà di vietare la detenzione delle armi e di ricusare la licenza di porto d'armi con rigore e con ampia discrezionalità; ma è altrettanto vero che questo vasto potere discrezionale va esercitato nel rispetto della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell'adeguata istruttoria espletata proprio per mettere in evidenza le circostanze di fatto in forze delle quali la persona è ritenuta pericolosa o, comunque, capace di abusi.

Inaffidabilità detenzione armi va giustificata

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La persona in questione non può essere ritenuta pericolosa senza motivi validi.
Il pericolo di abusi deve essere comprovato e richiede un'adeguata valutazione non del singolo episodio pregiudizievole ma, soprattutto, della personalità del soggetto sospettato, così da poter giustificare un giudizio prognostico sulla sua eventuale sopravvenuta inaffidabilità.
Nel caso esaminato dal Tar, tanto per restare sull'esempio il ricorrente, già autorizzato in precedenza alla detenzione di armi e munizione, non risultava sottoposto a procedimenti penali e l'Amministrazione, seppur sollecitata dal tribunale, non aveva saputo dire niente di questi fantomatici procedimenti a carico, ne poi aveva validamente dedotto su altri fatti concreti e circostanziati, valutabili al limite come indici di inaffidabilità della persona interessata.
Dunque, il provvedimento impugnato è stato velocemente annullato.

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Data: 06/07/2020 15:00:00
Autore: Francesco Pandolfi