L'addebito della separazione per infedeltà coniugale
- Inosservanza obbligo di fedeltà coniugale
- La valutazione del giudice di merito
- Addebito separazione: il nesso di causa-effetto
- Il concetto di fedeltà coniugale
- Addebito della separazione: le conseguenze
Inosservanza obbligo di fedeltà coniugale
In materia di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
In sostanza, la violazione ai doveri nascenti dal matrimonio deve essere la causa determinante la crisi coniugale.
La valutazione del giudice di merito
Sarà quindi il Giudice di merito a dover accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa.
Addebito separazione: il nesso di causa-effetto
Ai fini dell'addebito, quindi, la crisi dell'unione coniugale deve essere riconducibile secondo un nesso di causa-effetto all'infedeltà coniugale.
Per tale ragione, la parte richiedente l'addebito deve fornire in giudizio la prova che la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio sia stata la causa (unica o prevalente e determinante) dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza fino a determinare la separazione.
In tema di onere della prova la giurisprudenza ha affermato che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione.
Il concetto di fedeltà coniugale
Il concetto di fedeltà coniugale va comunque inteso in modo non restrittivo nel senso che può accadere che una relazione seppur non "consumata sotto un profilo sessuale" possa assumere connotati particolarmente intimi, tali da far ritenere il rapporto come incompatibile con gli obblighi di fedeltà (ma anche di assistenza morale) nascenti dal matrimonio. L'assiduità, l'estrinsecazione, l'intensità e la "pubblicità" di tali relazioni "extra - coniugali sono tutti elementi che debbono necessariamente essere presi in considerazione dal giudice di merito ai fini della pronunzia di addebito.
Un comportamento posto in essere degli obblighi di fedeltà comporta una conseguente lesione di un diritto dell'altro coniuge. Oltre agli aspetti soggettivi legati alla "sensibilità personale" della "vittima" vi sono elementi "oggettivi" che possono rappresentare un metro di valutazione della gravità della violazione specie quando si tratti di effettuare una comparazione tra violazioni contrapposte di obblighi nascenti dal matrimonio poste in essere da entrambi i coniugi.
Un relazione extra coniugale consumata con assiduità, alla luce del sole, magari esternata e comunicata per mezzo di social network è indicativa non solo di un maggior disvalore da parte del soggetto agente ma corrisponde anche ad una presunta maggiore lesione dell'onore e della dignità del coniuge "tradito".
La casistica è molto ampia e sul punto vi è un ampissimo margine di discrezionalità del giudice di merito.
Le modalità di manifestazione della violazione sono infatti elementi fondamentali da tenere in considerazione ai fini della valutazione della gravità del comportamento e gli effetti pregiudizievoli in capo alla vittima vanno tenuti in debita considerazione ai fini dell'addebitabilità della separazione anche se, il giudice, non trattandosi di una causa risarcitoria, non sarà tenuto ad accertare il grado e l'intensità della lesione in capo alla "vittima".
Addebito della separazione: le conseguenze
Infatti, l'addebito della separazione non comporta un obbligo di risarcimento in capo al "coniuge colpevole" (l'effetto principale dell'addebito è la perdita del diritto al mantenimento).
L'addebito della separazione, pur non essendone il presupposto necessario, può però aprire la strada ad una successiva causa risarcitoria per risarcimento dei danni endofamiliari.
Ai fini della risarcibilità deve trattarsi di un danno a diritti costituzionalmente garantiti come il diritto alla salute. La causa non può essere proposta unitamente alla domanda di separazione ed il giudice adito per la richiesta di danni vendo familiari, dovrà procedere prima ad accertare l'eventuale responsabilità, poi a valutare se la violazione effettuata ha determinato una lesione di un diritto costituzionalmente garantito ed infine ad accertare il grado e l'entità della lesione.
Autore: Matteo Santini