Imprenditore agricolo
- Imprenditore agricolo art. 2135 c.c.
- Come diventare imprenditore agricolo
- Quali attività può svolgere l'imprenditore agricolo
- Le attività connesse dell'imprenditore agricolo
- Normativa di riferimento
- Imprenditore agricolo professionale (IAP)
- Imprenditore agricolo non professionale
- Imprenditore agricolo e commerciale: differenze
Imprenditore agricolo art. 2135 c.c.
La definizione di imprenditore agricolo è fornita dall'art. 2135 del codice civile, il cui testo è stato modificato da un decreto (d. lgs. 228/01) per ampliarne il contenuto e restringere, di conseguenza, il campo di applicabilità della più complessa disciplina relativa all'impresa commerciale.
Le funzioni dell'imprenditore agricolo
In base alla nuova definizione l'imprenditore agricolo è colui che esercita un'attività fra le seguenti:
- coltivazione del fondo;
- selvicoltura;
- allevamento di animali.
Parimenti, tra le attività esercitate dall'imprenditore agricolo rientrano anche le attività connesse, compiutamente disciplinate dal terzo comma della stessa norma, come vedremo tra breve.
Che differenza c'è tra l'imprenditore agricolo e il coltivatore diretto?
Chi è il piccolo imprenditore agricolo?
Come diventare imprenditore agricolo
Occorre poi rivolgersi a un commercialista per eseguire l'iscrizione dell'impresa e quindi la richiesta della partita Iva. Prima però è opportuno chiedere aiuto ad un agronomo/consulente agricolo che sappia indicare le colture più redditizie e adatte al tipo di clima e di terreno a disposizione.
Effettuate queste prime operazioni è necessario, come per qualsiasi attività imprenditoriale, pianificare il lavoro da fare e curare il marketing per una vendita di successo dei prodotti.
Quali attività può svolgere l'imprenditore agricolo
La coltivazione del fondo, la selvicoltura e l'allevamento di animali sono quale attività intese alla cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una sua fase necessaria, di carattere vegetale o animale.
In particolare, la coltivazione del fondo è definibile come l'attività di lavorazione del terreno, semina e raccolta dei frutti, mentre la selvicoltura è tesa alla massima valorizzazione della produttività di un terreno boschivo, per ricavarne legna dagli alberi, frutti, etc.
Quanto all'allevamento di animali, l'uso di tale termine in luogo di quello utilizzato nel precedente testo della norma ("bestiame"), consente di far considerare allo stesso modo imprenditore agricolo (e quindi assoggettare alla relativa disciplina) chi alleva ovini, bovini, pollame, equini, etc.
Va notato che anche l'imprenditore agricolo, al pari dell'imprenditore commerciale, rientra nella più ampia definizione di imprenditore di cui all'art. 2082 c.c., in base al quale è tale chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
L'imprenditore ittico
Il riferimento alle acque dolci, salmastre o marine consente di far rientrare nella relativa disciplina anche chi esercita un'impresa ittica, l'acquacoltura o la pesca professionale.
Al riguardo, il Consiglio di Stato ha evidenziato che, poiché anche l'imprenditore ittico è soggetto ai rischi del ciclo biologico della natura, anch'egli può essere assoggettato alla disciplina relativa all'imprenditore agricolo (v. Cons. St. sent. n. 5612/18).
Di conseguenza, anche all'imprenditore ittico sono applicabili i favorevoli regimi previdenziali e contabili previsti per l'impresa agricola.
Le attività connesse dell'imprenditore agricolo
Quanto alle attività connesse di cui al terzo comma dell'art. 2135, esse sono quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, cioè dalle attività contemplate dal primo comma della stessa norma.
Parimenti, sono attività connesse quelle dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.
Come si vede, decisivo in tal senso è il criterio della prevalenza delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali.
Tra le attività connesse rientrano anche quelle dirette alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità: l'esempio più frequente, in proposito, è rappresentato dall'attività di agriturismo.
Come è stato sottolineato in giurisprudenza, "per essere riconducibili all'ambito agricolo, le attività connesse devono essere svolte dallo stesso imprenditore agricolo, così come definito dall'art. 2135 c.c., e devono riguardare prevalentemente prodotti propri" (v. Cons. St. sent. n. 6093/19).
Normativa di riferimento
La normativa analizzata fino a questo momento è solo quella contenuta nel codice civile.
All'imprenditore agricolo però sono dedicate numerose altre fonti, normative e amministrative, di vario grado e natura.
Elenchiamo le più importanti:
- Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 dedicato al sostegno comunitario per lo sviluppo rurale;
- Legge n. 57/2001: disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati;
- Dlgs n. 226/2001: disposizioni di dettaglio dell’imprenditore ittico e relative attività connesse;
- Dlgs n. 227/2001: modernizzazione del settore forestale;
- Dlgs. n. 228/2001: orientamento e modernizzazione del settore agricolo;
- INPS – Circolare n. 34/2002: linee guida legge n. 57/2001 per l'apertura e la regolazione dei mercati e la modernizzazione dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura;
- INPS – Circolare n. 186/2003: individua le imprese esercenti le attività ricomprese nei decreti legislativi n. 226-227-228/2001 e classifica i datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali;
- Legge n. 38/2003: disposizioni in materia di agricoltura;
- INPS - Circolare n. 85/2004: specifica le caratteristiche dell’imprenditore agricolo professionale IAP;
- INPS - Circolare n. 100/2004: precisazioni alla Circolare n. 85/2004;
- Dlgs. n. 99/2004: disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura;
- D. Lgs. n. 101/2005: disposizioni ulteriori per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste.
Imprenditore agricolo professionale (IAP)
- le società di persone devono avere al loro interno almeno un socio in possesso della qualifica di IAP;
- le società in accomandita devono avere al loro interno almeno un socio accomandatario con la qualifica di IAP;
- le società cooperative necessitano della presenza di almeno 1/5 dei soci con la qualifica di IAP;
- le società di capitali devono avere almeno un socio amministratore con la qualifica di IAP.
Agevolazioni fiscali, contributive e aiuti
- Prima di tutto se un IAP procede all'acquisito di terreni agricoli, è assoggettato a un'imposta di registro, catastale e ipotecaria in misura ridotta.
- Fino al 31 dicembre 2022 è previsto l’esonero contributivo di due anni per i nuovi imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni.
- Per l’anno 2022 non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef il reddito dominicale e agrario dei terreni posseduti da imprenditori agricoli professionali.
- Previsto un fondo presso il MIPAAF per coprire i danni climatici alle produzioni agricole (alluvioni, gelo, brina o siccità).
Imprenditore agricolo non professionale
Imprenditore agricolo e commerciale: differenze
- industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- di intermediazione nella circolazione dei beni;
- di trasporto per terra, acqua o per aria;
- bancaria o assicurativa;
- ausiliarie delle precedenti.
Autore: Marco Sicolo