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Professioni intellettuali

In base all'art. 2229 del codice civile, possono esercitare le professioni intellettuali solo i soggetti iscritti ad un apposito albo od elenco


Cosa sono le professioni intellettuali

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Il codice civile riconosce la rilevanza e la particolarità delle professioni intellettuali, dedicando ad esse uno specifico capo, nell'ambito delle norme che disciplinano il lavoro autonomo.

Pur non definendo espressamente i caratteri della prestazione d'opera intellettuale, l'art. 2229 c.c. sottolinea indirettamente l'importanza di tali professioni, riservandone la titolarità dell'esercizio a quanti abbiano ottenuto l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Tale norma risponde all'interesse sociale di veder riservate a chi abbia un'adeguata preparazione delle attività particolarmente delicate: si pensi al medico, all'ingegnere, all'avvocato e a tutti quanti siano tenuti superare un esame di abilitazione professionale.

Come vedremo, le conseguenze della prestazione d'opera intellettuale da parte di un soggetto non abilitato arrivano al punto di non riconoscere a quest'ultimo alcun diritto al compenso per l'opera svolta.

Gli albi e gli elenchi professionali

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L'esame di abilitazione professionale, l'accertamento dei requisiti e il potere disciplinare sui professionisti iscritti all'albo, nonché la tenuta dei relativi registri, fanno capo agli Ordini Professionali, che agiscono sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia.

L'ultimo coma dell'art. 2229, peraltro, riconosce al professionista la facoltà di agire in giudizio avverso i provvedimenti negativi adottati dall'Ordine di riferimento.

Caratteri della prestazione d'opera intellettuale

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Fondamentalmente, la prestazione intellettuale si esprime in un'attività di concetto, piuttosto che manuale. In generale, può dirsi che lo svolgimento della professione intellettuale è caratterizzato da:

Quanto alla personalità della prestazione, pur nel rispetto dell'intuitus personae, fondamentale nella scelta del professionista da parte del cliente, l'art. 2232 c.c. riconosce al professionista la possibilità di farsi aiutare, sotto la sua direzione, da suoi collaboratori nell'esecuzione della prestazione.

Egli, in ogni caso, rimane responsabile a tutti gli effetti nei confronti del cliente.

Come detto, inoltre, l'obbligazione del professionista è un obbligazione di mezzi, poiché egli è tenuto a garantire professionalità e diligenza, ma non il conseguimento di un determinato risultato (ad es. il medico non può assicurare il buon esito di un intervento, l'avvocato non può garantire la vittoria in una causa giudiziale).

Prestazione da parte di soggetto non abilitato

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Va evidenziato che l'esistenza di determinate professioni intellettuali non esclude che una prestazione intellettuale possa sussistere anche al di fuori di queste, purché l'oggetto della prestazione non sia riconducibile a una di esse (ad esempio, solo un avvocato può prestare assistenza in una causa giudiziaria, ma chiunque potrebbe prestare un servizio di redazione di documenti fiscali, cfr. Cass n. 26264/18).

Invece, come anticipato, non è in alcun modo tutelato chi presti, senza averne titolo, la sua attività intellettuale in un ambito riservato ai professionisti iscritti.

In tal caso, l'art. 2231 c.c. prevede che tale prestazione non dia diritto al compenso e non valga neppure per esperire l'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. (cfr. Cass. 14085/10).

Il recesso nella prestazione d'opera intellettuale

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Nell'ambito delle professioni intellettuali, è riconosciuto al cliente il diritto a recedere dal contratto, a fronte del pagamento del compenso per l'attività già svolta dal professionista e del rimborso delle spese da questi sostenute.

Parimenti, il prestatore d'opera intellettuale può recedere per giusta causa, avendo cura di non arrecare con ciò pregiudizio al cliente.

Data: 09/07/2020 12:00:00
Autore: Marco Sicolo