Pensioni: niente danni per il ricalcolo tardivo
- Danni non patrimoniali da ritardo riliquidazione pensione
- L'inottemperanza al giudicato viola il diritto all'effettività della tutela giurisdizionale
- Niente risarcimento se il soggetto è già titolare di pensione
Danni non patrimoniali da ritardo riliquidazione pensione
Non c'è lesione dei diritti attinenti al soddisfacimento di bisogni primari della persona e quindi non è dovuto il risarcimento per i danni non patrimoniali lamentati, se l'Inps ritarda a ricalcolare la pensione nei confronti di un soggetto che comunque non è privo di redditi previdenziali. Queste le conclusioni a cui è giunta la Cassazione con l'ordinanza n. 13708/2020 (sotto allegata) al termine della vicenda che si va a illustrare.
Riformando la sentenza di primo grado la Corte d'Appello rigetta la domanda di una donna finalizzata a ottenere il risarcimento del danno causato dal perdurante inadempimento dell'Inps condannata a procedere alla riliquidazione della pensione in virtù di una pronuncia di condanna.
La donna espone di essere stata costretta a intraprendere procedure forzose complesse per recuperate il quanto dovuto dall'Inps, e che a causa della vicenda la stessa ha riportato danni patrimoniali consistenti nel turbamento d'animo e nella sofferenza morali protrattasi per anni, ossia da quando ha acquisito consapevolezza di avere diritto alla riliquidazione della pensione.
Per la Corte d'Appello la "corresponsione dell'importo corrispondente alla maggiorazione non liquidata, non assurge a intollerabile lesione delle dignità umana, in mancanza di prova da parte degli interessati della correlata impossibilità di soddisfare interessi primari."
L'inottemperanza al giudicato viola il diritto all'effettività della tutela giurisdizionale
- La donna però non si arrende alle conclusioni della Corte d'Appello e ricorre in Cassazione lamentando con il primo motivo l'omessa pronuncia da parte del giudice del gravame sull'inottemperanza al giudicato dell'Inps. La Corte si è limitata infatti a porre la sua attenzione sulla richiesta risarcitoria per il ritardo, senza tenere conto del fatto che il presupposto del danno trae in realtà origine dalla mancata ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, in violazione del principio dell'effettività della tutela giurisdizionale.
- Con il secondo contesta la riduzione del danno a mero disagio da parte della Corte, quando in realtà l'inottemperanza a un giudicato lede un diritto costituzionalmente qualificato e garantito dall'art. 2 della Costituzione collegato alla effettività della tutela giurisdizionale.
- Con il terzo infine lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo consistente nell'inottemperanza al giudicato protrattasi per ben 7 anni, che ha dato vita al danno non patrimoniale lamentato.
Niente risarcimento se il soggetto è già titolare di pensione
La Cassazione con l'ordinanza n. 13708/2020 rigetta il ricorso trattando unitariamente i tre motivi di doglianza sollevati dalla ricorrente per le ragioni che si vanno a esporre.
Prima di tutto rileva come la Corte d'Appello, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, ha ben considerato l'inadempimento del giudicato da parte dell'Inps come fatto che ha causato la lesione non patrimoniale, così come ha valutato la protratta inottemperanza.
Per quanto riguarda invece l'esclusione del risarcimento del danno non patrimoniale la Corte non ha fatto che rispettare quanto sancito dalla SU n. 26972/2008 la quale ha chiarito che: "un pregiudizio non patrimoniale risarcibile, oltre ai casi di danno derivante da reato, è ravvisabile ogni qualvolta il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona non aventi natura economica, costituenti oggetto di tutela costituzionale."
La Corte ricorda infatti che, in base alla ricostruzione operata dalla stessa, ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è necessario:
- che l'interesse leso, attinente a diritti inviolabili della persona, sia di rango costituzionale;
- che sussista una lesione grave, con offesa che superi la soglia minima di tollerabilità;
- che si tratti di danno non futile, cioè non consistente in meri disagi o fastidi;
- che vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non potendo mai ritenersi il danno in re ipsa.
La Corte d'Appello ha rispettato detti principi in quanto ha rilevato che il giudicato adempiuto in ritardo si è tradotto nella riqualificazione di una pensione pacificamente in godimento e non nell'attribuzione di una pensione a soggetti sprovvisti totalmente di redditi previdenziali.
Non c'è stata quindi alcuna lesione di diritti primari e la parte in ogni caso non ha provato le ricadute di detta inottemperanza sulla qualità della vita di una gravità tale da potersi definire come lesioni intollerabili della dignità umana e come tali meritevoli di un ristoro ulteriore rispetto agli interessi dovuti per il ritardo.
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Data: 08/07/2020 10:00:00Autore: Annamaria Villafrate