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Denuncia all'autorità giudiziaria e porto d'armi

Criteri per stabilire se una semplice denuncia è o non è ostativa al rilascio o al mantenimento del porto d'armi


La denuncia all'autorità giudiziaria

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I giudici amministrativi ormai affermano ripetutamente che la mera esistenza di denunce all'Autorità giudiziaria non rappresenta, di per sé, una circostanza ostativa al rilascio o al mantenimento del porto d'armi.
Un effetto di questo tipo, infatti, viene solitamente ricondotto dalle norme dell'Ordinamento giuridico al sopraggiungere di una condanna.

Come si forma il giudizio di inaffidabilità

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In buona sostanza: la revoca o il divieto di rinnovo della licenza devono essere argomentati su specifici ed ulteriori elementi di fatto, oppure su ragionevoli supposizioni che siano idonee a sostenere un eventuale giudizio di non affidabilità di una certa persona circa l'uso delle armi.

La posizione dei giudici amministrativi

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Abbiamo detto che, ormai, i magistrati si esprimono con una certa uniformità di vedute su questa particolare e delicata questione: lo ha fatto, ad esempio, il Tar Catanzaro, Palermo, Napoli, Bologna ed alti ancora.
Più di qualche volta anche il Consiglio di Stato ha rimarcato il criterio sopra esposto.

Un esempio

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Infiniti potrebbero essere gli esempi da fare per i casi pratici.

Pensiamo al caso di una vecchia denuncia in materia edilizia, o per qualsiasi altro reato distante dal mondo delle armi.
Evidente è che questi remoti procedimenti non valgono, di per sè, a costituire un indice sintomatico del pericolo di abusare delle armi.
Un ipotetico provvedimento amministrativo di segno negativo dovrebbe, in sostanza, dare conto in dettaglio della valutazione della personalità del ricorrente, alla luce dei fatti esposti e a lui ascritti: solo questa analisi consentirebbe un vero giudizio di inaffidabilità circa l'uso delle armi.
Tutto il resto, ossia tutto ciò che rimane fuori da questa metodologia di valutazione amministrativa, sarà materia per un valido ricorso da parte della persona interessata.
Altre informazioni?
Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi
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Data: 10/07/2020 16:00:00
Autore: Francesco Pandolfi