Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto
- Il testo dell'art. 337-bis c.p.
- La ratio dell'art. 337-bis c.p. e il bene giuridico tutelato
- La condotta sanzionata dall'art. 337-bis c.p.
- La pena
- Elemento soggettivo
Il testo dell'art. 337-bis c.p.
L'art. 337-bis c.p. così dispone: "Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 10.329.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque altera mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia.
Se il colpevole è titolare di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l'attività, alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attività".
La ratio dell'art. 337-bis c.p. e il bene giuridico tutelato
La fattispecie di cui all'art. 337-bis c.p. è un reato comune, quindi non qualificato (o proprio) dacchè può essere commesso da chiunque.
Bene giuridico meritevole di tutela è non soltanto il buon andamento della pubblica amministrazione (tutelato attraverso l'obbligo di corrispondenza tra quanto risultante dall'omologa di un mezzo e la sua condizione reale), ma anche l'incolumità degli operatori di polizia, che potrebbe risultare compromessa dalla circolazione (anche solo potenziale) di veicoli la cui alterazione determini l'insorgere di caratteristiche del tutto differenti rispetto a quelle omologate.
Si tratta di un reato di pericolo, donde può implicitamente non ritenersi configurabile il tentativo ex art. 56 c.p.
La procedibilità del delitto di cui all'art. 337-bis c.p. è d'ufficio.
La condotta sanzionata dall'art. 337-bis c.p.
L'art. 337 bis c.p. individua due distinte condotte alle quali però corrisponde la medesima pena.
Al comma 1 è sanzionata la condotta di coloro i quali custodiscano oppure occultino mezzi di trasporto – di qualunque tipo – che presentino delle caratteristiche diverse rispetto a quelle omologate e comunque tali da determinare un pericolo concreto all'incolumità degli operatori di polizia.
Non è necessario che l'eventus damni si verifichi perché la fattispecie possa ritenersi configurabile, è sufficiente (almeno per il primo comma) la semplice custodia o occultamento di mezzi di trasporto alterati.
Al comma 2 è invece sanzionata la condotta di colui il quale opera alterazioni a mezzi di trasporto, applicando ai medesimi delle modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia.
La pena
La pena prevista per il delitto di cui all'art. 337-bis c.p., sia per le condotte di cui al comma 1 che al comma 2, è della reclusione da due a cinque anni e della multa da euro 2.582 a euro 10.329.
E' prevista inoltre una sanzione accessoria per coloro i quali siano titolari di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l'attività. In tal caso alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attività.
Elemento soggettivo
Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.
Data: 11/07/2020 14:00:00Autore: Daniele Paolanti