Pignoramento prima casa: come evitare la vendita
Pignoramento prima casa in corso?
D.L. 124 del 26 ottobre 2019,convertito in Legge 19 dicembre 2019 n°157, art.41 bis
L'art.41 bis consente dirinegoziare il mutuo a condizioni migliori, anche se è in corso ilpignoramento dell'immobile e la messa all'asta dello stesso.In alternativaalla rinegoziazione ilconsumatore può richiedere un finanziamento con assistenza del fondo digaranzia di prima casa, che potrà coprire il 50% dell'importo oggetto dirinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento.
EMERGENZA CORONAVIRUS
La richiesta è proponibile perun pignoramento eseguito tra il 1 gennaio 2010 e il 30 giugno 2019.Deve trattarsi di abitazioneprincipale (dimora abituale).Condizioni:· Non vi siano creditori intervenuti oltre al creditore procedentesiano creditori intervenuti oltre al creditore procedente· aver rimborsato almeno il 10% del capitale del credito originariamente finanziato.rimborsato almeno il 10% del capitale del credito originariamente finanziato.
· il debito complessivo non deve essere superiore ad euro 250.000,00=
PROCEDURA PIGNORAMENTO IMMOBILIARE IN CORSO.
CHECK LIST DELLE CONDIZIONI DELLA RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO
ai sensi dell'art. 41 bis Legge n.157/ 19 Dicembre 2019
SI
NO
1
Il credito deriva da un mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa
2
il debitore ha rimborsato almeno il 10% della quota capitale.
3
E'in corso un pignoramento notificato tra il 01/01/2010 ed il 30/06/2019.
4
Non risultino altri creditori oltre la banca.
5
L'istanza può essere presentata una sola volta e comunque entro il 31/12/2021.
6
Il credito complessivo non deve superare i 250.000,00 euro.
7
L'importo offerto, se l'immobile è già all'asta, non può essere inferiore al prezzo base dell'asta ridotto del 25%; se l'immobile è stimato ma non si è ancora tenuta la prima asta è quello di stima ridotto del 25%.
8
Il nuovo mutuo della rinegoziazione non deve superare i trent'anni di durata né gli ottanta anni del debitore o contraente.
9
Il debitore deve rimborsare integralmente le spese liquidate dal giudice al creditore.
10
Non deve essere pendente una procedura da sovraindebitamento ex. L.3/2012.
11
Reddito anno precedente
12
Reddito 2° anno antecedente
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Importo debito
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Stato procedura
15
Mutuo occorrente per estinguerlo
16
Durata
17
Importo rata
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Soggetto consumatore
19
Creditore banca (art. 10 Testo Unico Bancario T.U.B.)
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Creditore società cartolarizzazione del credito (Legge n.130/1999)
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Il creditore può rifiutare l'adesione all'istanza o la richiesta di rinegoziazione
22
In caso di rifiuto del creditore, il rifinanziamento può essere concesso anche ad un parente o affine di terzo grado da altra banca.
24
In caso di ottenimento da parte del terzo parente o affine, il Giudice emette:
il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. in suo favore.
25
In seguito al decreto di trasferimento dell'immobile, per i successivi cinque anni decorrenti dalla relativa data, è riconosciuto in favore del debitore e della sua famiglia il diritto legale di abitazione, annotato a margine dell'ipoteca.
26
Sempre entro i cinque anni il debitore può chiedere la retrocessione della proprietà dell'immobile e accollarsi il residuo mutuo con liberazione del parente o affine di terzo grado.
Autore: Rodolfo Tullio Parrella