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Legittima difesa anche se il mezzo usato è sproporzionato

Per la Cassazione, la legittima difesa non è esclusa dall'uso di un coltello, se è l'unico mezzo a disposizione per difendersi e l'aggressione non era arrestabile


Condanna per tentato omicidio

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La Cassazione con la sentenza n. 20741/2020 (sotto allegata) chiarisce che in presenza di un dubbio sulla sussistenza della legittima difesa, in presenza anche solo di un principio di prova, esso deve giovare all'imputato, potendosi ritenere sussistente la legittima difesa putativa. L'uso di un coltello inoltre non esclude la difesa legittima se, per le modalità in cui si svolgono i fatti, è l'unico strumento a disposizione per difendersi da una aggressione inarrestabile.

Il G.U.P al termine del giudizio abbreviato dichiara l'imputato responsabile di rissa aggravata, in concorso con altri tre soggetti, di tentato omicidio e di porto ingiustificato di coltello, condannandolo alla pena di 5 anni e 10 giorni di reclusione, pene accessorie e risarcimento dei danni, da liquidarsi in sede civile, a favore della parte civile costituita, a cui riconosce una provvisionale di 40.000 euro.

Nel corso della rissa l'imputato ha infatti sferrato una coltellata al costato della vittima, sopravvissuta grazie a un intervento chirurgico d'urgenza. La rissa sarebbe scaturita da un litigio insorto tra i tre stranieri e l'italiano, che dopo lo scambio di insulti reciproci, è stato preso con violenza alla testa e per difendersi ha tirato fuori un coltello colpendo il rivale all'addome.

La Corte d'Appello conferma le conclusioni del giudice di primo grado ma è perplessa sulla possibile configurabilità in capo all'imputato della legittima difesa reale o putativa, dell'eccesso della stessa e della qualificazione giuridica del fatto, anche se dal modo in cui è stata sferrata la coltellata risulta chiaro l'intento omicidario, che impedisce di qualificare il gesto come reato di lesioni. Nessun rilievo assume inoltre lo stato psichico dell'imputato, in quanto il vizio parziale di mente non è incompatibile con il dolo del reato di omicidio.

L'uso del coltello esclude la legittima difesa?

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L'imputato si oppone alla sentenza di condanna, sollevando in Cassazione i seguenti motivi di ricorso. Con il primo motivo contesta l'accusa di tentato omicidio perché:

Con il secondo lamenta il mancato riconoscimento della legittima difesa, anche putativa.

Con il terzo fa presente che è stato escluso il pericolo imminente di un'offesa ingiusta solo perché giudice non ha compreso che era stato il rumeno ad avvicinarsi per primo all'italiano, che l'aggressione non è durata pochi secondi e che è stato immobilizzato per neutralizzarne la reazione.

Con il quarto contesta la volontaria esposizione al pericolo e la possibilità di evitare la reazione, tanto più che la fase iniziale del litigio è riconducibile a un mero battibecco e che non ha lanciato alcuna provocazione.

Con il quinto infine si contesta le valutazioni del tutto arbitrarie sulla sua personalità, caratterizzata da tratti narcisistici, istrionici e antisociali, sintomatici di un'indole aggressiva, che si fondano sulla convinzione che abbia tenuto volontariamente nascosto il coltello fino al momento del suo utilizzo.

Non si può escludere la legittima difesa se l'aggredito ha un coltello per difendersi

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La Cassazione con la sentenza n. 20741/2020 (sotto allegata) annulla la decisione d'appello e rinvia per un nuovo giudizio, ritenendo il ricorso meritevole di accoglimento. Le due sentenze in effetti sono pervenute allo stesso esito, ma in base a due diverse ricostruzioni dei fatti.

Secondo la ricostruzione del giudice di primo grado la legittima difesa è stata esclusa perché tutti i soggetti coinvolti nella rissa erano animati dall'intento di offendersi reciprocamene, ponendosi pertanto volontariamente nella situazione che poi è sfociata nelle reciproche aggressioni fisiche. Fatti che quindi hanno condotto correttamente all'accusa di tentato omicidio per il mezzo offensivo utilizzato e per la violenza del colpo inferto.

La Corte d'Appello invece non ha approfondito la questione della rissa, ma ha confermato comunque la condanna per tentato omicidio e ha escluso che l'azione dolosa commessa dall'imputato fosse riconducibile a una precedente aggressione subita.

Fatta questa premessa la Cassazione rileva però che il giudice d'appello non ha fornito una motivazione convincente delle ragioni per le quali si è discostato dalla ricostruzione del primo grado di giudizio. Come rilevato correttamente dalla difesa dell'imputato la sentenza infatti appare illogica per quanto riguarda i principi di diritto evocati e poco aderente ai risultati probatori.

Dopo aver illustrato le incongruenze della motivazione della sentenza d'appello relative al reato di rissa, alle modalità con cui si sono svolti i fatti e alla valutazione delle dichiarazioni di un teste, la Cassazione rileva come la Corte d'Appello abbia escluso la sussistenza dei presupposti necessari a configurare l'esimente della legittima difesa, ritenendo che l'imputato avesse intenzione di "fare fuori i tre rumeni che lo avevano in qualche modo offeso", non di difendersi.

Per la Cassazione quindi ha ragione l'imputato quando afferma che la sentenza non è in linea con quanto emerso in quanto:

Per la Cassazione deve quindi affermarsi che: "quando vi sia il dubbio sulla esistenza di una causa di giustificazione, in presenza di un principio di prova o di una prova incompleta, esso non può che giovare all'imputato; e lo stesso vale con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo, quando emergano circostanze di fatto che giustifichino la ragionevole persuasione di una situazione di pericolo e sorreggano l'erroneo convincimento di versare nella necessità di difesa, poiché tali circostanze, anche se considerate non del tutto certe, portano ugualmente a ritenere sussistente la legittima difesa putativa. E ogni volta che sia ipotizzabile (anche come conseguenza dell'applicazione del canone in dubbio pro reo) la difesa legittima, non basta una oggettiva sproporzione del mezzo usato e delle conseguenze prodotte a fare ritenere comunque sussistente la responsabilità di chi reagisce a titolo di colpa. L'adeguatezza della reazione va verificata con riferimento alle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non astratto, in relazione a tutti gli elementi di fatto - oggettivi e soggettivi - che connotano l'aggressione, sicché quando l'aggredito, fisicamente e psicologicamente più debole, abbia realmente un solo mezzo a disposizione per difendersi e l'aggressione subita non sia altrimenti arrestabile, l'uso di tale strumento, può risultare non eccessivo, se, usato con modalità diverse, poteva ritenersi adeguato."

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Data: 16/07/2020 21:30:00
Autore: Annamaria Villafrate