Cassazione: niente Iva per l'indennità dell'amministratore di sostegno
- L'indennità per l'amministrazione di sostegno non ha natura retributiva
- L'indennità è soggetta a Iva se l'attività è svolta da un professionista
- Niente Iva se la prestazione è finalizzata alla cura della persona
L'indennità per l'amministrazione di sostegno non ha natura retributiva
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14846/2020 (sotto allegata) chiarisce le ragioni per le quali l'indennità prevista per l'amministratore di sostegno non è imponibile ai fini Iva.
Chiarimento a cui è giunta a conclusione di una vicenda processuale iniziata quando un giudice tutelare ha liquidato a un'avvocata un'indennità di 1000 euro, regolarmente fatturata, per aver svolto per oltre due anni l'attività di amministratrice di sostegno.
La professionista in seguito chiede il rimborso dell'Iva calcolata sull'indennità, ma l'Agenzia delle Entrate glielo nega. L'avvocato impugna quindi il diniego innanzi alla CTP di Trieste che accoglie il ricorso, impugnato poi dall'Agenzia che va incontro a un rigetto in sede d'appello. Per il giudice dell'impugnazione infatti l'indennità dell'amministratrice di sostegno, contemplata dagli artt. 379 e 411 c.c., non è che il ristoro degli oneri e delle spese difficilmente documentabili, che riguardano la cura della persona, non la gestione del patrimonio del beneficiario. Lo stesso giudice tutelare che ha liquidato l'indennità del resto ne ha escluso la natura retributiva.
L'indennità è soggetta a Iva se l'attività è svolta da un professionista
L'Agenzia delle Entrate ricorre in Cassazione ritenendo, contrariamente a quanto disposto dalla CTR, che l'indennità che riceve l'amministratore di sostegno si pone "in relazione sinallagmatica con la prestazione resa" visto che costui può farsi coadiuvare da una o più persone stipendiate.
Niente Iva se la prestazione è finalizzata alla cura della persona
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14846/2020 rigetta il ricorso sollevato dall'Agenzia delle Entrate, ritenendo primario verificare se l'ufficio dell'amministratore di sostegno, "innervato da un obbligo morale, di elevato valore sociale" è compatibile o meno con un'attività imponibile Iva.
Analizzando la normativa e la ratio dell'istituto dell'amministratore di sostegno la Cassazione giunge alla conclusione che l'indennità corrisposta non ha natura di corrispettivo per il servizio fornito. Essa infatti è solo eventuale e l'unico parametro che ha a disposizione il giudice per quantificarla è l'equità, dopo aver comparato la difficoltà dell'incarico, l'entità del patrimonio e le spese sostenute dall'amministratore, senza dimenticare che la scelta preferenziale dell'amministratore di sostegno ricade generalmente sui familiari del soggetto che beneficia dell'istituto. Non solo, l'attività svolta non è finalizzata al ricavo di introiti stabili.
La Corte precisa inoltre di aver già rilevato "che l'indennità in questione non vuol dire corrispettivo, né equivalente monetario delle energie profuse, ma semplice ristoro, ancorché apprezzabile e non meramente simbolico, con finalità di compensazione degli oneri e delle spese non facilmente documentabili."
Non rileva che a svolgere tale attività sia un professionista, come nel caso di specie, così come non rileva che lo stesso sia coadiuvato da soggetti stipendiati per l'espletamento dell'incarico, poiché non sono queste a esercitare l'amministrazione di sostegno.
Alla luce di tutte queste considerazioni la Cassazione sancisce pertanto il seguente principio di diritto: "In tema di Iva, posto che l'attività svolta dall'amministratore di sostegno è precipuamente volta alla cura della persona, l'amministrazione del patrimonio non configura, di norma, attività economica e, quindi, imponibile, a meno che non sia volta a ricavare introiti con carattere di stabilità, o comunque sia espletata a titolo oneroso."
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Data: 17/07/2020 09:00:00Autore: Annamaria Villafrate