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Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario

L'art. 342 c.p. sanziona la condotta di coloro i quali arrechino un'offesa all'onore o al decoro di un corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa delle loro funzioni


Il testo dell'art. 342 c.p.

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Secondo l'art. 342 del codice penale:

"Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.

La pena è della multa da euro 2.000 a euro 6.000 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente".

La ratio dell'art. 342 c.p. e il bene giuridico tutelato

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L'art. 342 c.p. è un reato comune, quindi non qualificato (o proprio) dacchè può essere commesso da chiunque.

Bene giuridico meritevole di tutela è non soltanto il buon andamento della pubblica amministrazione, ma anche l'onore ed il decoro dei rappresentanti dello Stato, del Corpo (quindi dell'organo nella sua integrale composizione) o di una sua rappresentanza.

Si tratta di un reato di evento procedibile ex officio.

Il reato è estinto se l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente al danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, proprio perché trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 341 bis c.p. anche alla fattispecie in esame.

La condotta sanzionata dall'art. 342 c.p.

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L'art. 342 c.p. sanziona qualunque condotta di tipo oltraggioso, per tale intendendosi ogni comportamento atto a ledere l'onore o il decoro di un corpo politico, amministrativo o giudiziario con qualunque mezzo, anche attraverso tecniche di elaborazione grafica come disegni et similia.

L'offesa può essere perpetrata anche con mezzi di comunicazione telegrafica, avuto riguardo al fatto che, ove l'offesa sia arrecata ad un singolo componente il corpo politico, amministrativo o giudiziario (o la rappresentanza degli stessi) non troverà applicazione la norma in esame quanto piuttosto l'art. 341 bis c.p. – ovviamente a nulla rilevando l'eventuale risentimento nutrito dal soggetto agente nei confronti della persona offesa, né le ragioni da cui scaturisca l'animosità.

Il comma 2 della norma in esame impiega l'espressione "a causa delle sue funzioni", donde è lecito ritenere che la condotta assuma rilevanza penale solo se l'offesa è arrecata al corpo politico, amministrativo o giudiziario (e loro eventuali rappresentanze) in ragione della funzione da questi svolta. Se l'oltraggio consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è ovviamente aggravata.

La pena

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La pena prevista per il delitto di cui all'art. 342 c.p. è della multa da euro 1.000 a euro 5.000, salvo che l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, nel qual caso la pena è della multa da € 2.000,00 ad € 6.000,00. È prevista una causa di estinzione del reato che opera qualora l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente al danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, proprio perché trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 341 bis c.p. anche alla fattispecie in esame.

Elemento soggettivo

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Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.

Data: 19/07/2020 13:00:00
Autore: Daniele Paolanti