Offesa all'autorità mediante danneggiamento di affissioni
- Il testo dell'art. 345 c.p.
- La ratio dell'art. 345 c.p. e il bene giuridico tutelato
- La condotta sanzionata dall'art. 345 c.p.
- La pena
- Elemento soggettivo
Il testo dell'art. 345 c.p.
L'art. 345 del codice penale dispone: "Chiunque, per disprezzo verso l'Autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorità stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619".
La ratio dell'art. 345 c.p. e il bene giuridico tutelato
L'art. 345 c.p. è un illecito comune, non proprio né qualificato, dacchè può essere commesso da chiunque. Bene giuridico meritevole di tutela è il buon andamento della Pubblica Amministrazione, potenzialmente vilipeso dall'inopinata lacerazione o alterazione oltraggiosa di un manifesto affisso per ordine dell'Autorità.
La condotta sanzionata dall'art. 345 c.p.
Giova sottolineare come la norma de qua, ormai mero illecito amministrativo, trovi scarsissima applicazione. In buona sostanza ad essere sanzionata è la condotta di colui il quale, per puro disprezzo, decida di lacerare, rimuovere o, comunque, rendere inservibili, manifesti, disegni o scritti che siano stati affissi per ordine della Pubblica Autorità. Dubbi si sono posti in dottrina circa l'esatta esegesi dell'espressione "per disprezzo verso l'Autorità", che difatti ha dato la stura a molteplici interpretazioni (più o meno restrittive in ordine all'operatività della norma), ritenuto che la sua apparente ellitticità potrebbe indurre in dubbio l'interprete.
Per "disprezzo", secondo l'ermeneutica più pertinente con la littera legis e la volontà del legislatore, deve intendersi qualunque manifestazione di sdegno che, tuttavia, si esteriorizzi con l'oltraggio, l'offesa o, comunque, una manifestazione triviale di odio.
La pena
La pena prevista dall'art. 345 c.p. è la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
Elemento soggettivo
Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità dell'illecito in esame è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto. Tuttavia, l'impiego dell'espressione "per disprezzo", potrebbe in effetti preludere ad un'individuazione di una diversa forma di premeditazione, diretta non soltanto a commettere il fatto, ma a fare in modo che dall'azione risulti percettibile il risultato voluto (o il messaggio veicolato) e cioè l'intenzione di voler oltraggiare, seppur indirettamente, l'Autorità.
La scarsissima applicazione della norma non permette, come sopra accennato, di poter individuare una lettura univoca e tetragona dell'elemento psicologico.
Data: 18/07/2020 15:30:00Autore: Daniele Paolanti