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Il Giudice di pace può essere considerato lavoratore: lo dice la Corte Ue

Per la Corte UE il GdP può essere un lavoratore a tempo determinato, ma per le ferie retribuite possono esserci differenze rispetti ai magistrati ordinari


Niente ferie retribuite per i Giudici di Pace

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La Corte UE, con la sentenza n. C-658/18 (sotto allegata) pubblicata il 16 luglio 2020 non fornisce una soluzione alle questioni sollevate dal Giudice di pace di Bologna sulle ferie retribuite spettanti ai GdP, ma passa la palla al giudice del rinvio, a cui fornisce però importanti indicazioni. Vediamo come si è arrivati a questa pronuncia.
La questione, molto sinteticamente, ha inizio nel momento in cui una GdP ottiene dal Giudice di Pace di Bologna un'ingiunzione, il cui importo corrisponde a quanto avrebbe percepito un magistrato ordinario, con la stessa anzianità di servizio a titolo retributivo nel mese di agosto 2018. La GdP fa presente infatti che durante il periodo feriale di agosto 2018 ella non ha percepito nulla, mentre i magistrati ordinari hanno diritto a ferie retribuite di 30 giorni.

I Giudici di Pace sono lavoratori

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Il Giudice remittente fa presente alla Corte Ue che, nonostante il carattere onorario, i GdP devono essere considerati lavoratori in base a quanto previsto dall'accordo quadro e dalla Direttiva 2003/88, alla luce del vincolo di subordinazione esistente con il Ministero della Giustizia, della soggezione al potere disciplinare del CSM e dell'inclusione nel personale di questo organo.
Da qui la decisione del Giudice di Bologna di sospendere il procedimento intrapreso dalla collega e
sottoporre alla Corte UE le seguenti questioni pregiudiziali:

GdP è un lavoratore a tempo determinato e ha diritto alle stesse ferie dei togati?

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La Corte UE chiarisce prima di tutto che il Giudice di Pace rientra nella nozione di "giurisdizione di uno degli Stati membri."
Per quanto riguarda la prima parte della seconda questione sollevata invece la Corte chiarisce che l'art. 7, par. 1 della Direttiva 2003/88 e l'art. 31 della Carta "devono essere interpretati nel senso che un giudice di Pace che, nell'ambito delle sue funzioni, effettua prestazioni reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisce indennità aventi carattere remunerativo, può rientrare nella nozione di lavoratore, ai sensi di tali di disposizioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare."
Sulla nozione di lavoratore a tempo determinato in base all'accordo quadro la Corte rinvia nuovamente al Giudice nazionale l'esame del rapporto che lega i Giudici di Pace con il Ministero della Giustizia, per stabilire se esso è sostanzialmente diverso da quello che si realizza tra un datore di lavoro e un dipendente. Prima però chiarisce che la clausola 2 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 "deve essere interpretata nel senso che la nozione di lavoratore a tempo determinato contenuta in tale disposizione può includere il giudice di Pace, nominato per un periodo limitato, il quale nell'ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, che non sono puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisce un'indennità aventi carattere remunerativo."
La Corte UU infine chiarisce che "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale che non prevede il diritto per un giudice di pace di beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni, come quello previsto per i magistrati ordinari, nell'ipotesi in cui tale giudice di pace rientri nella nozione di «lavoratore a tempo determinato», ai sensi della clausola 2, punto 1, di tale accordo quadro, e in cui si trovi in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario, a meno che tale differenza di trattamento sia giustificata dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui detti magistrati devono assumere la responsabilità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare."
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Data: 19/07/2020 09:00:00
Autore: Annamaria Villafrate