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Usurpazione di funzioni pubbliche

L'art. 347 c.p. sanziona la condotta di coloro i quali svolgano funzioni pubbliche senza una formale investitura con la reclusione fino a 2 anni


Il testo dell'art. 347 c.p.

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Il testo dell'art. 347 c.p. dispone che:

"Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza".

La ratio dell'art. 347 c.p. e il bene giuridico tutelato

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L'art. 347 c.p. è un reato comune, quindi non qualificato (o proprio) dacchè può essere commesso da chiunque. Bene giuridico meritevole di tutela è il buon andamento della pubblica amministrazione, proprio perché il legislatore vuole prevenire eventuali attività arbitrarie esercitate da soggetti privi di investitura i quali agiscano per scopi propri. Si tratta di un reato procedibile ex officio e di evento, dunque può ritenersi astrattamente configurabile il tentativo ex art. 56 c.p.

La condotta sanzionata dall'art. 347 c.p.

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L'art. 347 c.p. sanziona due distinte condotte: la prima è quella propria del soggetto che, privo di qualunque forma di investitura e come tale sprovvisto di ogni forma di attribuzione di competenza, svolga funzioni pubbliche per finalità proprie ed in contrasto con quelle della Pubblica Amministrazione. Penalmente irrilevante è invece la nozione di "funzionario di fatto", ovvero del soggetto che, seppur sprovvisto di formale investitura, agisca nell'interesse della Pubblica Amministrazione apportando utilità alla medesima (di qualunque natura e forma). Seconda condotta penalmente rilevante è quella del pubblico ufficiale il quale, cessate le sue funzioni, prosegua nell'esercizio della propria attività sempre per finalità proprie ed in contrasto con le esigenze e l'utilità della p.a.. In quest'ultima specifica circostanza, elemento indefettibile ai fini della configurabilità del fatto è l'avvenuta conoscenza, da parte del Pubblico Ufficiale, del provvedimento in base al quale cessano le sue funzioni.

La pena

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Colui il quale si renda responsabile della condotta di cui all'art. 347 c.p. è punito con la reclusione fino a due anni. Ulteriore conseguenza della condanna è la pubblicazione della sentenza.

Elemento soggettivo

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Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.

Data: 20/07/2020 16:00:00
Autore: Daniele Paolanti