Usurpazione di funzioni pubbliche
- Il testo dell'art. 347 c.p.
- La ratio dell'art. 347 c.p. e il bene giuridico tutelato
- La condotta sanzionata dall'art. 347 c.p.
- La pena
- Elemento soggettivo
Il testo dell'art. 347 c.p.
Il testo dell'art. 347 c.p. dispone che:
"Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni.
Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.
La condanna importa la pubblicazione della sentenza".
La ratio dell'art. 347 c.p. e il bene giuridico tutelato
L'art. 347 c.p. è un reato comune, quindi non qualificato (o proprio) dacchè può essere commesso da chiunque. Bene giuridico meritevole di tutela è il buon andamento della pubblica amministrazione, proprio perché il legislatore vuole prevenire eventuali attività arbitrarie esercitate da soggetti privi di investitura i quali agiscano per scopi propri. Si tratta di un reato procedibile ex officio e di evento, dunque può ritenersi astrattamente configurabile il tentativo ex art. 56 c.p.
La condotta sanzionata dall'art. 347 c.p.
L'art. 347 c.p. sanziona due distinte condotte: la prima è quella propria del soggetto che, privo di qualunque forma di investitura e come tale sprovvisto di ogni forma di attribuzione di competenza, svolga funzioni pubbliche per finalità proprie ed in contrasto con quelle della Pubblica Amministrazione. Penalmente irrilevante è invece la nozione di "funzionario di fatto", ovvero del soggetto che, seppur sprovvisto di formale investitura, agisca nell'interesse della Pubblica Amministrazione apportando utilità alla medesima (di qualunque natura e forma). Seconda condotta penalmente rilevante è quella del pubblico ufficiale il quale, cessate le sue funzioni, prosegua nell'esercizio della propria attività sempre per finalità proprie ed in contrasto con le esigenze e l'utilità della p.a.. In quest'ultima specifica circostanza, elemento indefettibile ai fini della configurabilità del fatto è l'avvenuta conoscenza, da parte del Pubblico Ufficiale, del provvedimento in base al quale cessano le sue funzioni.
La pena
Colui il quale si renda responsabile della condotta di cui all'art. 347 c.p. è punito con la reclusione fino a due anni. Ulteriore conseguenza della condanna è la pubblicazione della sentenza.
Elemento soggettivo
Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.
Data: 20/07/2020 16:00:00Autore: Daniele Paolanti