Violazione di sigilli
- Il testo dell'art. 349 c.p.
- La ratio dell'art. 349 c.p. e il bene giuridico tutelato
- La condotta sanzionata dall'art. 349 c.p.
- La pena
- Elemento soggettivo
Il testo dell'art. 349 c.p.
Secondo il disposto dell'art. 349 del codice penale:
"Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 3.098".
La ratio dell'art. 349 c.p. e il bene giuridico tutelato
L'art. 349 c.p. è un reato comune, poiché può essere commesso da chiunque, non essendo un reato proprio né qualificato. Bene giuridico meritevole di tutela è il buon andamento della pubblica amministrazione ma anche l'interesse alla conservazione della res sulla quale è apposto il sigillo. Si tratta di un reato di evento e, come tale, il tentativo può ritenersi astrattamente configurabile. La procedibilità è ex officio.
La condotta sanzionata dall'art. 349 c.p.
L'elemento oggettivo si sostanzia, essenzialmente, nella rimozione di sigilli apposti sulla res ad opera dell'Autorità.
La definizione di "sigillo" deve essere intesa in senso ampio, comprendendo qualunque mezzo o elemento identificativo apposto per ordine pubblico al fine di garantire l'intangibilità della res (preservazione della medesima al fine di evitarne la distrazione, distruzione, alterazione o qualunque altro atto che ne comprometta l'identità).
Se la condotta è posta in essere dal custode della res (anch'egli potenziale soggetto attivo e, in tal caso, il reato è proprio e qualificato) la pena è aggravata.
La pena
Colui il quale si renda responsabile della condotta di cui all'art. 349 c.p. è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 3.098.
Elemento soggettivo
Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.
Data: 21/07/2020 11:00:00Autore: Daniele Paolanti