Riforma abuso d'ufficio in vigore
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dl semplificazioni (d.l. 76/2020). In vigore dal 17 luglio anche la riforma dell'abuso d'ufficio
- D.L. Semplificazioni pubblicato in G.U.
- La riforma dell'abuso d'ufficio
- La nuova formulazione dell'art. 323 c.p.
D.L. Semplificazioni pubblicato in G.U.
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale, suppl. ord., n. 178/2020) è entrato in vigore il D.L. n. 76/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che è in vigore dal 17 luglio 2020.
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Il Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri, all'indomani dell'approvazione, lo descrive come "un intervento organico volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all'eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, al sostegno all'economia verde e all'attività di impresa".
Nel testo, approvato con la formula "salvo intese", c'è spazio anche per la riforma dell'abuso d'ufficio, con un ritocco che ha coinvolto direttamente l'art. 323 del codice penale ed è stato definito in modo più puntuale il reato di abuso d'ufficio, affinché i funzionari pubblici abbiano certezza su quali sono gli specifici comportamenti puniti dalla legge.
La riforma dell'abuso d'ufficio
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Si tratta di un intervento volto a scongiurare la c.d. "sindrome della firma" che deriva dai timori nei funzionari pubblici di firmare provvedimenti e atti (ad es. provvedimenti autorizzativi, assegnazioni, nulla osta) nel timore di incorrere nelle sanzioni previste per il reato di abuso d'ufficio e vedersi comminare una responsabilità erariale.
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Ciò in quanto l'art. 323 del codice penale prevede una fattispecie dai confini particolarmente labili e ciò ha favorito l'immobilismo. Infatti, nella sua formulazione ante-riforma, tale norma punisce, salvo il fatto non costituisca un più grave reato, "il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto". La pena è quella della reclusione da uno a quattro anni.
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L'eccessiva genericità e ampiezza dell'espressione "in violazione di norme di legge o di regolamento" è finita nel mirino della legislazione d'urgenza. In effetti, la produzione normativa in Italia risulta particolarmente ingente, anche a livello locale, con il rischio che situazioni d'incertezza potrebbero portare a vedersi iscrivere nel registro degli indagati. Ciò ha contribuito all'immobilismo dell'attività dei funzionari.
La nuova formulazione dell'art. 323 c.p.
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Da qui la modifica operata dal D.L. Semplificazioni che è intervenuto sull'art. 323 c.p. sostituendo le parole "di norme di legge o di regolamento" dalle seguenti: "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità".
Una modifica che dovrebbe avere l'effetto di definire con maggiore chiarezza i contorni del reato e circoscrivere la responsabilità dei funzionari pubblici per restituire loro maggiore sicurezza nell'esercizio delle proprie funzioni.
"Interveniamo per modificare e circoscriverne la portata ma non lo aboliamo affatto" ha chiarito il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per rispondere ad alcune accuse e polemiche che hanno sottolineato come la riforma sia troppo timida e la formula adottata rischi di ingenerare ulteriore confusione. "Prevediamo una violazione di specifiche regole di condotta perché possa scattare la fattispecie criminosa e non più per principi generali" ha evidenziato il premier.
Autore: Lucia Izzo