Fermo amministrativo: nessun termine perentorio per l'esecuzione
- Preavviso di fermo amministrativo
- L'autorità è obbligata ad agire entro termini perentori?
- Nessun termine perentorio per procedere all'esecuzione dopo il fermo
Preavviso di fermo amministrativo
Con l'ordinanza n. 15349/2020 (sotto allegata) la Cassazione accoglie il ricorso della S.p.a concessionaria, soccombente nel merito, perché dopo la notifica del fermo nel 2007 non ha dato via al pignoramento, perché la legge non stabilisce un termine perentorio entro il quale deve procedere esecutivamente. Il fermo del resto è una misura afflittiva il cui obiettivo è spingere il cittadino ad adempiere.
La vicenda giunge fino alla Cassazione perché il Tribunale conferma la decisione del G.d.P, che ha annullato, a far data dalla pubblicazione della sentenza, il preavviso di fermo amministrativo notificato al destinatario nel luglio 2007, in quanto in base all'art. 3 (comma 41) del DL n. 203/2005, agli artt. 3 e 5 del DM n. 503/1998 e all'art. 24 della Costituzione si ricava il principio secondo cui "dopo aver disposto il fermo, l'autorità ha l'obbligo di dare corso al pignoramento nei termini di legge."
L'autorità è obbligata ad agire entro termini perentori?
La S.p.a soccombente però ricorre in Cassazione censurando la sentenza per violazione delle norme richiamate dal Giudice di Pace per motivare la propria decisione.
Nessun termine perentorio per procedere all'esecuzione dopo il fermo
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso in quanto il comma 41 dell'art. 3 del decreto 203/2005 richiamato dal Giudice di Pace dispone che: "Le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503."
Tale disposizione, come evidenzia la Cassazione, non sancisce termini entro i quali procedere all'esecuzione. Non esistono infatti norme che impongono di procedere all'esecuzione forzata entro un termine perentorio dal fermo. Il fermo del resto, evidenzia la Corte "è comunemente ritenuto una misura afflittiva, volta proprio a indurre il debitore all'adempimento, sottraendogli la disponibilità del bene."
Non possono rilevare il principio di buona fede e l'art. 24 della Costituzione, che prevede il diritto di difesa, per due diverse ragioni:
- "l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto di procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c., così che il contribuente che si ritenga leso nei suoi diritti può sempre dichiarare illegittimo il fermo e toglierlo di mezzo, senza esserne tenuto a sopportarne, sine die, gli effetti."
- "il fermo ha proprio la funzione di spingere il cittadino all'adempimento, ferma la possibilità di esperire i rimedi di legge per farne valere l'illegittimità."
Autore: Annamaria Villafrate