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Violazione della pubblica custodia di cose

L'art. 351 c.p. sanziona chiunque sottragga, sopprima, distrugga, disperda o deteriori corpi di reato, atti o cose custodite in un pubblico ufficio


Il testo dell'art. 351 c.p.

L'art. 351 del codice penale dispone:

"Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni".

La ratio dell'art. 351 c.p. ed il bene giuridico tutelato

L'art. 351 c.p. è un reato comune, poiché può essere commesso da chiunque, non essendo un reato proprio né qualificato. Bene giuridico meritevole di tutela è il buon andamento della pubblica amministrazione ma anche l'interesse alla conservazione della res custodita per interesse dello Stato. Si tratta di un reato di evento e, come tale, il tentativo può ritenersi astrattamente configurabile. La procedibilità è ex officio.

La condotta sanzionata dall'art. 351 c.p.

La norma in esame punisce chiunque sottragga, disperda oppure deteriori corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio. La ratio risiede nella volontà del legislatore di accordare una particolare tutela a quei beni mobili che, per esigenze di Giustizia o di pubblico servizio, debbano rimanere nella esclusiva disponibilità dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e giudiziarie. In particolare la tutela del c.d. corpo di reato menzionato nella norma è prestata in ragione del fatto che gli Ufficiali di P.G. e la magistratura inquirente, nel sottoporre a sequestro la res, hanno l'ineludibile esigenza di svolgere attività di indagine anche sulla medesima. L'impiego della formula "qualora il fatto non costituisca un più grave delitto" lascia intendere che la norma de qua sia una norma c.d. sussidiaria e che si applica solo se il fatto non costituisca più grave reato.

La pena

Il delitto di cui all'art. 351 c.p. è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Elemento soggettivo

Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.

Data: 27/07/2020 17:00:00
Autore: Daniele Paolanti