Avvocati: come cambia il modello 5 nel 2020
A causa dell'emergenza Covid-19, Cassa Forense ha differito al 31 dicembre 2020 il termine di invio del modello 5/2020. Tutte le novità su compilazione e invio
- Modello 5 Cassa Forense
- Modalità alternative di versamento
- Quota aggiuntiva di pensione
- Ritardo nel versamento e termine di tolleranza
Modello 5 Cassa Forense
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Cambia la modalità di invio della comunicazione obbligatoria dei dati reddituali IRPEF e IVA relativi all'anno 2019 (modello 5/2020). In una missiva recentemente inviata ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati (qui sotto allegata, insieme all'avviso agli iscritti), Cassa Forense rammenta come il termine di invio del modello 5/2020, ordinariamente fissato al 30 settembre, sia stato differito al 31 dicembre 2020.
Entro tale termine, dunque, dovrà essere trasmessa la comunicazione del reddito netto professionale e del volume d'affari relativa all'anno 2019 da rendere alla Cassa (mod. 5/2020). Della trasmissione dovranno occuparsi tutti gli iscritti agli Albi Forensi nel corso del 2019, anche per frazione di anno, nonché i Praticanti iscritti alla Cassa dal 2019 o in anni precedenti. Il Mod 5 va inviato da tutti gli iscritti a Cassa anche in caso di reddito zero.
Per provvedere a tale adempimento, dal 20 luglio 2020, Cassa Forense ha attivato la procedura di invio alla quale accedere collegandosi al sito internet www.cassaforense.it, sezione "Accessi riservati" – "Posizione personale", con le proprie credenziali, codice meccanografico e codice PIN personale.
Nella sola ipotesi residuale di professionista iscritto all'Albo, con decorrenza dal 2019 o anni precedenti, non ancora conosciuto dalla Cassa e, pertanto, sprovvisto del codice meccanografico, sarà necessaria la collaborazione dell'Ordine che, con il supporto della specifica procedura, potrà certificare l'iscrizione all'Albo e consentire all'interessato di entrare in possesso celermente dei codici di accesso per l'invio telematico del modello 5/2020.
Modalità alternative di versamento
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Una volta inserito il reddito netto professionale e il volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA il sistema effettua automaticamente il calcolo della contribuzione dovuta con riferimento allo status professionale (es. iscritto Albo/Cassa, con o senza agevolazioni contributive, pensionato ecc.).
I contributi dovuti in autoliquidazione per l'anno 2020 potranno essere corrisposti, previa scelta obbligatoria e irrevocabile con le seguenti modalità alternative:
- nelle consuete due rate o in unica soluzione entro il 31.12.2020, a mezzo MAV senza interesse e sanzioni;
- in due rate annuali di pari importo con scadenza 31.03.2021 e 31.03.2022, a mezzo MAV maggiorate dell'interesse dell'1,50%, su base annua, senza sanzioni; tale interesse verrà calcolato con riferimento alla prima rata dal 01.01.2021 al 30.03.2021 e per la seconda dal 01.01.2021 al 30.03.2022.
- mediante iscrizione nel ruolo 2021 (da formare a ottobre 2021), maggiorati degli interessi nella misura dell'1,50%, che saranno calcolati a decorrere dal 01.01.2021 al 31.10.2021 (data di formazione del ruolo) senza sanzioni, con possibilità di chiedere ulteriori rateazioni direttamente al Concessionario (fino a 72 rate).
Nel caso la contribuzione complessivamente dovuta per contributo soggettivo e contributo integrativo risulti inferiore a € 30,00 non è data possibilità di optare per il pagamento rateale e per l'iscrizione a ruolo il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2020.
Quanto alle modalità di pagamento dei contributi in autoliquidazione si richiamano:
- il servizio di predisposizione di MAV bancari personalizzati;
- il servizio di pagamento tramite carta di credito "Forense Card";
- il servizio di predisposizione di ordini di bonifico e c/c postale personalizzati.
Quota aggiuntiva di pensione
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Per i soli iscritti alla Cassa non pensionati di vecchiaia, in sede di mod. 5/2020 è data facoltà di esercitare l'opzione per versare volontariamente un ulteriore contributo (modulare) in una misura compresa tra l'1% e il 10% del reddito netto professionale, sempre entro il "tetto" di euro 100.200,00.
Il contributo modulare volontario segue il regime fiscale del contributo soggettivo obbligatorio e concorre a formare un montante contributivo individuale utilizzabile per aumentare l'importo del futuro trattamento pensionistico con una quota aggiuntiva di pensione (c.d. "quota modulare") calcolata con il sistema contributivo.
Ritardo nel versamento e termine di tolleranza
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Vige il principio della tolleranza nel ritardo nel versamento dei contributi che, se contenuto entro gli otto giorni successivi alla data della scadenza (ovvero entro l' 08.01.2021) esclude l'applicazione di sanzioni. Tale tolleranza per il mod. 5/2020 è estesa all'invio della dichiarazione.
Nel caso di ritardo dell'invio del modello 5/2020, oltre l'8.01.2021, il termine dal quale considerare un eventuale inadempimento contributivo viene ricondotto al 31.12.2020. Resta confermata a quest'ultima data, con la tolleranza degli otto giorni, la data di scadenza:
- per il versamento del contributo modulare volontario relativo all'anno 2019 (rata unica) per chi ha esercitato l'opzione in fase di compilazione del modello 5/2020;
- per l'integrazione del versamento del contributo soggettivo per l'attribuzione della intera annualità (limitata ai primi otto anni di iscrizione).
Autore: Lucia Izzo