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Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro

L'art. 352 c.p. sanziona la condotta di chiunque diffonda oppure affigga disegni o scritti dei quali è stato disposto il sequestro


Il testo dell'art. 352 c.p.

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Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

La ratio dell'art. 352 c.p. e il bene giuridico tutelato

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L'art. 352 c.p. è un illecito comune, poiché può essere commesso da chiunque, non essendo un illecito proprio né qualificato. Bene giuridico meritevole di tutela è il buon andamento della pubblica amministrazione, ma anche l'interesse dello Stato affinchè scritti o disegni per i quali l'Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro non vengano diffusi al pubblico o comunque resi fruibili ad un numero indistinto di persone. Di conseguenza si mira a prevenire che taluni possano diffondere materiali per i quali è stata disposta una misura cautelare conservativa. La procedibilità è ex officio.

La condotta sanzionata dall'art. 352 c.p.

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La norma in esame punisce chiunque distribuisce o affigga in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro. La norma è stata oggetto di depenalizzazione, tant'è che la condotta, ad oggi, è relegata a mero illecito amministrativo. Nella prassi, pare infatti, la medesima sia risultata di scarsa applicazione.

La pena

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L'illecito di cui all'art. 352 c.p. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

Elemento soggettivo

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Data: 02/08/2020 14:00:00
Autore: Daniele Paolanti