Una decisione on-label sull'uso off-label dei vaccini Covid United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 31/10/24  |  Voli cancellati e ritardi: annullata la conciliazione obbligatoria Diego Ferraro e Sonia Coppola - 30/10/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Astensione dagli incanti

L'art. 354 c.p. sanziona chiunque si astenga da incanti e licitazioni per denaro o altra utilità con la reclusione sino a 6 mesi o la multa fino a 516 euro


Il testo dell'art. 354 c.p.

[Torna su]

Chiunque, per danaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

La ratio dell'art. 354 c.p. e il bene giuridico tutelato

[Torna su]

L'art. 354 c.p. è un reato comune, poiché può essere commesso da chiunque, non essendo un reato proprio né qualificato. Bene giuridico meritevole di tutela è il buon andamento della pubblica amministrazione ma anche l'interesse di questa a scegliere liberamente ed in assenza di condizionamenti il proprio contraente, cercando di prevenire ipotesi di corruzione che possano determinare l'astensione dagli incanti. Si tratta di un reato omissivo proprio, donde il tentativo non appare configurabile. La procedibilità è ex officio.

La condotta sanzionata dall'art. 354 c.p.

[Torna su]

La norma sanziona chiunque si determini nell'astenersi dagli incanti o licitazioni, per aver ricevuto (anche solo in promessa) per sé o per altri, denaro o altra utilità. È opportuno sottolineare come questa norma si ponga in stretto rapporto di complementarietà con l'articolo precedente: difatti si tratta di un singolare concorso nella turbativa degli incanti di cui all'art. 353 c.p. dove, tuttavia, in deroga alle previsioni di cui all'art. 110 c.p., il legislatore ha previsto un'autonoma fattispecie di reato. Difatti ad essere sanzionate sono condotte che vanno a compromettere gli incanti o le licitazioni ma, a differenza che nel reato di cui all'art. 353 c.p., questa volta il soggetto agente subisce una corruzione consistente nella dazione di danaro o altra utilità (data o promessa) per sé o per altri, tale da indurlo ad astenersi dalla partecipazione.

La pena

[Torna su]

Il delitto di cui all'art. 354 c.p. è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

Elemento soggettivo

[Torna su]
Data: 31/07/2020 10:00:00
Autore: Daniele Paolanti