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Inadempimento di contratti di pubbliche forniture

L'art. 355 c.p. sanziona la condotta di fornitori che abbiano un contratto con lo Stato e si rivelino inadempienti ai loro obblighi contrattuali


Il testo dell'art. 355 c.p.

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Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

La pena è aumentata se la fornitura concerne:

1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;

3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

La ratio dell'art. 355 c.p. e il bene giuridico tutelato

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L'art. 355 c.p. è un reato proprio, poiché può essere commesso soltanto da coloro i quali abbiano in essere contratti di fornitura con lo Stato. Bene giuridico meritevole di tutela è il buon andamento della pubblica amministrazione ma anche la certezza che la medesima non si debba trovare carente di beni essenziali e funzionali all'assolvimento delle sue ordinarie e straordinarie mansioni. Si tratta di un reato omissivo proprio, donde il tentativo non appare configurabile. La procedibilità è ex officio.

La condotta sanzionata dall'art. 355 c.p.

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La norma sanziona la condotta di coloro i quali abbiano in essere un rapporto contrattuale con lo Stato (o altri Enti Pubblici o servizi di pubblica necessità), i quali, non adempiendo agli obblighi pattizi, fanno mancare prodotti o opere essenziali. Quel che emerge con palmare evidenza è che, se il contraente fosse stato un soggetto diverso da un privato, l'eventuale vicenda avrebbe assunto connotati esclusivamente civilistici, riconducibili come tali nell'alveo dell'inadempimento. Soggetti attivi sono coloro i quali siano parte nel contratto di fornitura e, dalla disamina dell'ultimo comma, emerge come siano ricompresi (quali potenziali soggetti attivi) anche subfornitori, mediatori e i rappresentanti dei fornitori, laddove gli stessi, violando i loro obblighi contrattuali, abbiano fatto mancare la fornitura.

Sono previste delle circostanze aggravanti, che si applicano laddove la fornitura abbia ad oggetto determinati beni, ovvero:

1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;

3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

La pena

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Il delitto di cui all'art. 355 c.p. è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103. Nell'ipotesi dell'aggravante di cui al comma 2, la pena è aumentata ai sensi dell'art. 64 c.p., poiché se ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, essa è aumentata fino a un terzo. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065.

Elemento soggettivo

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Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto. Tuttavia, al comma 3, è prevista anche la perseguibilità per colpa.

Data: 31/07/2020 12:30:00
Autore: Daniele Paolanti