Il licenziamento del lavoratore a seguito di un controllo occulto e la privacy Andrea Pedicone - 24/11/24  |  Rottamazione quinquies: verso un nuovo "condono" fiscale Alice Cometto - 16/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Armi: regole per la valutazione dell'affidabilità della persona

Armi reati e riabilitazione: regole per la valutazione dell'affidabilità della persona, i principi stabiliti dalla giurisprudenza amministrativa


Possesso di armi e giudizio di affidabilità

[Torna su]

In materia di possesso di armi e giudizio di affidabilità, tante volte si pone il problema di valutare le vecchie condanne penali.
Ebbene, in questi casi il principio di massima da tenere a mente è il seguente.
Una condanna risalente nel tempo, cui è seguita la riabilitazione, determina il venir meno dell'automatismo preclusivo ma può essere, in ogni caso, valorizzata e valutata tenendo conto di altri ed ulteriori elementi, magari privi di uno specifico rilievo penale, che possano mettere in evidenza un'eventuale inaffidabilità del soggetto all'uso lecito delle armi.

La giurisprudenza

[Torna su]

Spesso i tribunali amministrativi fanno proprio questo concetto.
Ad esempio: con specifico riferimento al rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso venatorio, i Tar sono soliti accogliere il ricorso per l'annullamento del provvedimento di rigetto emesso contro un diniego della Questura, che si basi sulla sola lettura della vecchia e superata condanna e che, però, trascuri il più ampio spettro di elementi da valutare su quella determinata persona.
Insomma, la questione riguarda l'interpretazione da dare all'art. 43 T.u.l.p.s. e il problema se, in presenza dei reati ivi elencati, non resti all'amministrazione alcuna alternativa al diniego o alla revoca della licenza di porto d'armi, ne vi siano altre norme, specie quelle sugli effetti della riabilitazione, che invece consentano deroghe.

Come si risolve il problema

[Torna su]
Il problema oggi viene risolto in questo modo.
Si va a guardare non solo e non tanto la vecchia e superata condanna penale, con riabilitazione, ma anche e soprattutto altri attuali elementi che denotano favorevolmente la personalità dell'interessato alla licenza di polizia.

Volendo fare un esempio tra i tanti possibili: una condanna per furto comminata 30 anni fa, non seguita da analoghi episodi, caratterizzata da riabilitazione, può essere superata nella valutazione se il richiedente dimostra di aver maturato una personalità ineccepibile dopo quel vecchio e sbagliato episodio.
In conclusione, l'amministrazione è chiamata a dare peso a tutta una serie di aspetti della personalità dell'interessato, evitando di incepparsi sulla vecchia, sola ed isolata condanna penale.
Deve, in altre parole, capire se ci sono i presupposti e requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini della detenzione delle armi quali, in particolare:
1) il carattere risalente della condanna,
2) la buona condotta tenuta successivamente dall'interessato,
3) la riabilitazione.
Altre informazioni?
Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com
Data: 03/08/2020 15:00:00
Autore: Francesco Pandolfi