Frode nelle pubbliche forniture
- Il testo dell'art. 356 c.p.
- La ratio dell'art. 356 c.p. e il bene giuridico tutelato
- La condotta sanzionata dall'art. 356 c.p.
- La pena
- Elemento soggettivo
Il testo dell'art. 356 c.p.
Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.
La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.
La ratio dell'art. 356 c.p. e il bene giuridico tutelato
L'art. 356 c.p. è un reato proprio, poiché può essere commesso soltanto da coloro i quali abbiano in essere contratti di fornitura con lo Stato. Bene giuridico meritevole di tutela è il buon andamento della pubblica amministrazione ma anche la certezza che la medesima non inceppi in attività fraudolente che possano compromettere l'economicità delle sue operazioni e la qualità del risultato. Si tratta di un reato di evento, donde il tentativo ex art. 56 c.p. appare configurabile. La procedibilità è ex officio.
La condotta sanzionata dall'art. 356 c.p.
Preliminarmente occorre evidenziare come il reato di frode nelle forniture debba essere letto anche alla luce delle disposizioni dell'articolo precedente, ritenuto che per la definizione delle pubbliche forniture, o comunque dei contratti con la P.A. o altri Enti, si rimanda al disposto dell'art. 355 c.p.. Da una mirata esegesi della norma sembra possa evincersi che la medesima si ravvisi soprattutto nella fase esecutiva del contratto e che, detto delitto, potrebbe concorrere finanche (laddove dovessero essere operati artifizi o raggiri) con quello di truffa aggravata ai danni dello Stato. Orbene, la frode non deve ritenersi sussistente nei soli artifizi o raggiri, ben potendo la medesima sostanziarsi anche nelle ipotesi in cui il contraente operi nell'esecuzione del contratto in malafede con l'intento di recare nocumento alla parte sinallagmaticamente obbligata nei suoi confronti.
La pena
Il delitto di cui all'art. 356 c.p. è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. E' tuttavia prevista una circostanza aggravante, che ricorre nei casi di cui al capoverso dell'art. 355 c.p., ed in tal caso la pena è aumentata ai sensi dell'art. 64 c.p., dacchè quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso. Si applicano altresì tutte le circostanze aggravanti speciali dell'art. 355 c.p., ovvero qualora la fornitura abbia ad oggetto: sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato; cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.
Elemento soggettivo
Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.
Data: 04/08/2020 16:00:00Autore: Daniele Paolanti