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Lockdown incostituzionale?

Per il giudice di pace di Frosinone, il Dpcm che ha dichiarato l'emergenza sanitaria Covid 19 è illegittimo perché un atto amministrativo non può imporre un obbligo di permanenza domiciliare


Sanzione per violazione del lockdown

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Il Giudice di Pace di Frosinone con la sentenza n. 516/2020 (sotto allegata) accoglie il ricorso di un cittadino, multato per aver violato il divieto di spostamento imposto durante il lockdown, in quanto il Dpcm che ha dichiarato lo stato di emergenza e i successivi, che hanno imposto un obbligo generalizzato di permanenza domiciliare sono illegittimi.

Vediamo per quali ragioni il GdP è giunto a una simile conclusione.

Lo Stato di emergenza dichiarato per il Covid19 è illegittimo

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Per il Giudice di Pace di Frosinone Avv. Emilio Manganiello lo Stato di emergenza dichiarato per l'emergenza sanitaria Covid19 è illegittimo per le seguenti ragioni:

I Dpcm violano l'art. 13 della Costituzione

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Per il Giudice di Pace occorre inoltre considerare che, per contrastare la diffusione del Covid19, è stata limitata fortemente la libertà di movimento dei cittadini, salvi i casi di comprovate esigenze lavorative, di salute o di necessità.

Un divieto così ampio e generale ha imposto nella sostanza un obbligo di permanenza domiciliare, che è una misura sanzionatoria restrittiva della libertà personale contemplata dal nostro ordinamento penale. L'art. 13 della Costituzione prevede infatti che le misure restrittive personali possano essere imposte solo su atto motivato del giudice. Nemmeno una legge quindi può imporre un obbligo di permanenza domiciliare generale a tutti i cittadini. Poiché nel caso di specie tale obbligo è stato imposto da un Dpcm, che è un atto amministrativo, il giudice deve procedere alla sua disapplicazione perché illegittimo.

Non è condivisibile la teoria di chi, per sostenerne legittimità, considera le limitazioni da esso previste come alla circolazione e non alla libertà personale. La Corte Costituzionale infatti ha chiarito che la libertà di circolazione si riferisce a limiti di accesso a luoghi determinati, senza che questo comporti l'obbligo di permanenza domiciliare.

Durante il lockdown invece è stato imposto un divieto di spostamento delle persone dalle proprie abitazioni, tale per cui è indubbio che si sia configurata una limitazione della libertà personale che può essere imposto, come già ricordato, solo da un provvedimento del Giudice. Il GdP conclude quindi per l'illegittimità del Dpcm deliberato il 31 gennaio 2020 richiamato nel verbale opposto per violazione dell'art. 13 della Costituzione, con conseguente disapplicazione dello stesso e annullamento dell'atto opposto.

Data: 04/08/2020 23:00:00
Autore: Annamaria Villafrate