Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa
Il testo dell'art. 405 c.p.
Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.
Bene giuridico tutelato e ratio della norma
L'art. 405 c.p. è un reato comune, né proprio né qualificato, dacché può essere commesso da chiunque. Bene giuridico ritenuto meritevole di tutela è, ovviamente, il sentimento religioso e la dignità di coloro i quali professino una determinata confessione. Il delitto è procedibile ex officio e, ritenuto che si tratta di un reato di evento, il tentativo ex art. 56 c.p. potrebbe ritenersi astrattamente configurabile.
La condotta sanzionata dall'art. 405 c.p.
La norma in esame sanziona la c.d. turbatio sacrorum. Per impedimento nell'esercizio della funzione religiosa si intende qualunque condotta che si riveli idonea a precluderne lo svolgimento e quindi l'intero iter liturgico (dall'inizio alla fine). Il termine turbamento, invece, denota un altro tipo di condotta, ovvero l'ostacolo derivante alla celebrazione che ne impedisce il regolare svolgimento. La norma specifica finanche le circostanze di tempo e di luogo in cui si debbono svolgere i fatti affinché i medesimi possano assumere rilevanza penale, ovvero deve trattarsi di cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, che si compiano con l'assistenza di un ministro del culto o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico L'aggravante di cui al comma 2 è diretta a sanzionare i medesimi fatti laddove venga impiegata anche la minaccia o la violenza. Il delitto di cui all'art. 405 c.p. è reato assorbente rispetto alle due condotte di violenza privata e di minaccia, di cui rispettivamente agli artt. 610 e 612 c.p.
La pena
La pena prevista per la condotta di cui al comma 1 dell'art. 405 c.p. (impedimento o turbamento di funzioni religiose o del culto) è della reclusione fino a due anni. Il comma 2 prevede una specifica circostanza aggravante, poiché se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.
Elemento soggettivo
Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.
Data: 11/08/2020 17:30:00Autore: Daniele Paolanti