Più semplice abbattere le barriere architettoniche in condominio
- Decreto semplificazioni e barriere architettoniche
- Opere realizzabili dal comunista e dal condomino a proprie spese
- L'eliminazione delle barriere architettoniche non è un'innovazione voluttuaria
Decreto semplificazioni e barriere architettoniche
Il decreto semplificazioni n. 76/2020 che prevede "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", in vigore il 17 luglio 2020 all'art. 10 comma 3 interviene in materia di barriere architettoniche disponendo che: "Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile.
Alla legge n. 13 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile."; b) l'articolo 8 e' abrogato."
Analizziamo nel dettaglio la disposizione per capire quali sono le novità introdotte dal decreto semplificazioni, limitatamente all'aspetto delle barriere architettoniche.
Opere realizzabili dal comunista e dal condomino a proprie spese
Prima di tutto la norma dispone che ogni comunista o condomino ha la possibilità di realizzare a sue spese ogni opera contemplata dai seguenti articoli:
- art. 2 legge n. 13/1989 che prevede l'eliminazione delle barriere architettoniche e la realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati;
- art. 119 dl n. 34/2020 che contempla gli interventi di efficientamento energetico, la messa in sicurezza degli edifici contro il rischio sismico, la realizzazione di impianti fotovoltaici e l'installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, per i quali è prevista la detrazione fiscale del 110% nota come Superbonus.
L'art. 1102 c.c.
Opere che possono essere realizzate servendosi anche della cosa comune nei limiti previsti dall'art. 1102 c.c. il quale dispone infatti che: "Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso."
Opere a proprie spese e senza consenso
Ne consegue che il singolo, per la realizzazione a proprie spese delle opere suddette, che come visto comprendono anche gli interventi finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche, non ha bisogno del consenso degli altri. L'importante è che non alteri la destinazione della cosa e non impedisca agli altri di farne parimenti uso. Per effetto di questa novità quindi, se un condomino con difficoltà di deambulazione vuole installare a proprie spese nelle parti comuni del condominio un monta-scale, ha la possibilità di farlo senza che sia necessaria l'approvazione degli altri espressa in una delibera assembleare.
In caso contrario, ovvero se il singolo intende chiedere la partecipazione degli altri condomini può farlo come del resto previsto dalla legge n. 13/1989, che fa espresso rinvio alle maggioranze di cui al comma 2 dell'art. 1120 c.c.
L'eliminazione delle barriere architettoniche non è un'innovazione voluttuaria
Il decreto semplificazioni con il comma 3 dell'art. 10 interviene anche sulla legge n. 13/1989 aggiungendo al comma 1 dell'art. 2 il periodo in cui precisa che le innovazioni derivanti dall'abbattimento delle barriere architettoniche e dalla realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilita' dei ciechi all'interno degli edifici privati, non devono considerarsi innovazioni di tipo voluttuario ai sensi dell'art. 1121 comma 1 c.c.
La loro realizzazione comporta solo il divieto di non recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato come previsto dal precedente art. 1120 c.c.
Detto questo, la norma non fa alcun riferimento alla gravosità della spese, che è l'altro limite a cui vanno incontro le innovazioni. Deve quindi ritenersi, attenendosi al dato letterale della norma, che se i condomini dissenzienti ritengono ad esempio l'installazione di un ascensore troppo gravosa, possono evitare di sobbarcarsi la spesa, se non intendono trarne vantaggio, a condizione naturalmente che l'opera sia tale da poter essere utilizzata in modo personale e separato, magari attraverso un dispositivo a cui accedere con un codice digitale. Diversamente, anche se dovessero raggiungersi in assemblea maggioranze elevate, l'innovazione non si potrà realizzare a meno che i condomini favorevoli non decidano di sobbarcarsene interamente la spesa.
Un'altra dimenticanza della norma è il limite del decoro architettonico contemplato invece dall'ultimo comma dell'art. 1120 c.c. sempre per quanto riguarda le innovazioni.
E' possibile che il legislatore, nel semplificare la normativa relativa all'eliminazione delle barriere architettoniche non abbia volutamente considerato l'aspetto estetico del condominio, preferendo dare priorità a quello pratico e utile dell'innovazione. Tale dimenticanza però stride con il fatto che non sia stato menzionato neppure l'altro limite, ossia quello di rendere inservibili all'uso e al godimento anche di un solo condomino talune parti comuni dell'edificio. Limiti che pare non possano proprio essere trascurati.
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Data: 16/08/2020 04:00:00Autore: Annamaria Villafrate