Annullamento dell'atto impositivo ed effetti sulla riscossione provvisoria.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria (sentenza n. 20526/02, depositata il 22 settembre 2006) ha stabilito che, in presenza di una sentenza di accoglimento del ricorso del contribuente, seppure non ancora passata in giudicato, per mezzo della quale sia stato annullato l'atto impositivo, l'Amministrazione finanziaria non può trattenere, nemmeno a titolo di garanzia, quanto versato dal contribuente in fase di iscrizione a ruolo provvisoria.L'annullamento dell'atto impositivo infatti determina il venir meno del titolo su cui si fonda la pretesa tributaria e, quindi, le somme eventualmente conseguite a titolo cautelare in fase di iscrizione a ruolo provvisoria devono essere rimborsate.La Corte precisa come ....leggi tutto.... Consulenza legale online su MioLegale.it
Data: 09/02/2007
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