Assegno protestato: cosa fare?
Cosa succede quando viene elevato un protesto e le possibili soluzioni per la cancellazione e la riabilitazione del debitore
Cos'è un protesto
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Il protesto è l'atto pubblico con il quale un pubblico ufficiale, ad esempio un notaio, attesta, previa richiesta del creditore, il mancato pagamento di una certa somma di denaro indicata in un assegno o la mancata accettazione della cambiale.
La sua funzione principale è quella di consentire al creditore, che non sia stato soddisfatto perché il debitore non ha onorato gli impegni che aveva assunto tramite i predetti titoli di credito, di chiedere ad altri soggetti condebitori, se presenti, il pagamento del debito.
Esso serve anche per tutelare chiunque altro abbia rapporti economici con il protestato, poiché ha uno scopo di pubblicità nei confronti dei terzi.
Cosa succede quando viene elevato un protesto
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A tal fine, quando viene elevato un protesto, il debitore inadempiente è iscritto nel Registro informatico nazionale dei Protesti, tenuto presso la Camera di Commercio.
L'iscrizione nel Registro dei Protesti comporta l'impossibilità per il soggetto di contrarre con gli intermediari finanziari (egli, ad esempio, non può ottenere finanziamenti o aprire conti correnti).
Si evidenzia, inoltre, che chiunque emetta un assegno protestato viene anche iscritto presso la Centrale di Allarme Interbancaria (CAI). Tale iscrizione comporta l'interdizione ad emettere assegni per un periodo di 6 mesi.
Tuttavia, qualora si provveda nei 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo a pagare l'assegno comprensivo della penale (10% dell'importo del debito) e degli interessi, viene evitata l'iscrizione alla CAI.
La cancellazione del protesto
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È innanzitutto necessario premettere che, decorsi 5 anni dalla levata del protesto, esso decade automaticamente e il soggetto viene conseguentemente riabilitato senza che si debba iniziare la procedura di riabilitazione dinanzi al Tribunale.
Qualora, invece, non si voglia aspettare il termine indicato, per ottenere la cancellazione del protesto, il debitore deve pagare il proprio debito e successivamente presentare istanza di riabilitazione al Presidente del Tribunale competente.
Istanza di riabilitazione
L'istanza avviene mediante il deposito di un ricorso da parte del soggetto interessato o di altro soggetto da lui delegato per mezzo di delega scritta. Non è necessario (ma consigliato) rivolgersi ad un avvocato.
Al ricorso devono essere allegati una visura camerale con valore di certificazione dal quale risulti che non ci sono ulteriori protesti, la quietanza liberatoria rilasciata dal creditore che attesti l'avvenuto pagamento del titolo e la cui firma deve essere autenticata da pubblico ufficiale, il titolo protestato in originale e la copia del documento d'identità del debitore (ed eventualmente del suo delegato).
La presentazione dell'istanza di riabilitazione comporta i seguenti costi (relativi alla tassazione degli atti giudiziari): € 98,00 per il contributo unificato; € 27,00 per la marca da bollo; a ciò dovrà aggiungersi una ulteriore marca da bollo per il rilascio di copia autentica del provvedimento.
Decreto di riabilitazione
Nel termine di 20 giorni dal deposito dell'istanza, il Presidente del Tribunale, se accoglie la richiesta, pronuncia un decreto di riabilitazione con il quale autorizza la Camera di Commercio a cancellare il richiedente dal registro informatico nazionale dei protesti.
Qualora, invece, rigetti l'istanza, il relativo provvedimento può essere impugnato entro 10 giorni con ricorso in Corte d'Appello, la quale decide in camera di consiglio.
Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei protesti.
L'interessato, una volta ottenuto il provvedimento di riabilitazione, dovrà depositarne copia autentica presso l'Ufficio Protesti della Camera di Commercio territorialmente competente che potrà procedere alla cancellazione definitiva.
Più precisamente, una volta ricevuta l'istanza di cancellazione e il provvedimento di riabilitazione, il Presidente della Camera di Commercio, verifica i presupposti e, entro 20 giorni, emette provvedimento di accettazione o diniego dell'istanza.
Con la riabilitazione il protesto viene cancellato ed è come se non fosse mai esistito.
Avv. Giuseppe Simeone
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Autore: Giuseppe Simeone