La polifunzionalitá della responsabilità civile
- La funzione punitivo-deterrente della responsabilità civile
- La funzione riparatoria della responsabilità civile
- L'affermazione della teoria polifunzionale
La funzione punitivo-deterrente della responsabilità civile
Nell'analizzare e interpretare la responsabilità civile, la dottrina successiva al codice civile del 1865 privilegiava in maniera netta la funzione punitivo-deterrente.
Secondo tale logica, il danneggiante è obbligato a versare una somma alla vittima per due ragioni: per punizione (cd. funzione punitiva) e per evitare che lo stesso e gli altri consociati tengano nuovamente condotte simili (cd. funzione deterrente).
La funzione riparatoria della responsabilità civile
La dottrina successiva al codice civile del 1942 privilegiava, invece, la funzione riparatoria della responsabilità civile, trovando un appiglio costituzionale nel principio di tutela della persona e del patrimonio.
Secondo la logica riparatoria, l'obbligo di versare una somma alla vittima è imposto per riparare il danno subito, in alcuni casi in maniera integrale o proporzionalmente al danno (cd. funzione riparatoria: compensativa o satisfattiva), in casi particolari a titolo di indennizzo (cd. funzione indennitaria), in casi eccezionali per riparare al danno inteso come complesso delle conseguenze negative patite dalla vittima (funzione compensatoria).
E' stata questa la concezione dominante per tutta la metà del XX secolo.
Le carenze della logica riparatoria
Nel tempo, però, sono emerse alcune carenze della visione riparatoria, come l'inidoneità a rispondere al fenomeno delle cc.dd. microviolazioni o a quello dei cc.dd. utili illeciti, l'impossibilità materiale in alcuni casi di ripristinare la situazione preesistente e così via.
Così, alcuni giuristi, capitanati da Pietro Sirena, si sono prodigati per una rivisitazione della teoria riparatoria: ciò significava sfidare un orientamento ormai consolidato al fine di colmare i vuoti di tutela della responsabilità civile tramite una eventuale visione polifunzionale della stessa, ossia ammettendone sia la funzione riparatoria che quella punitivo-deterrente.
L'affermazione della teoria polifunzionale
Sebbene in quel periodo sembrava alquanto difficile ipotizzare l'esistenza nel nostro ordinamento di una visione polifunzionale del risarcimento e l'ammissibilità di risarcimenti punitivi, non si poteva neanche negare che già esistevano norme recanti risarcimenti punitivi (ad es. la diffamazione a mezzo stampa), orientamenti dottrinali polifunzionali (ad es.la visione essenzialmente punitiva della responsabilità civile fondata sul danno non patrimoniale da reato, ormai anacronistica) e sentenze di merito che predicavano la visione riparatoria ma che in sostanza adottavano una visione punitiva del risarcimento.
Così, a partire dal Convegno di Siena del 2007 organizzato da Pietro Sirena, al quale seguirono altri dal medesimo oggetto, si è assistito a una svolta del pensiero dottrinale civilistico: dai dubbi sul fondamento della teoria monofunzionale, si è passati attraverso una prima diffusione della teoria polifunzionale, fino a giungere all'affermazione di essa nella maggioranza della dottrina.
Dal punto di vista legislativo, tale percorso è stato accompagnato dalla sempre maggiore diffusione di norme recanti risarcimenti punitivi, mentre dal punto di vista giudiziario si è passati progressivamente dalla totale negazione di una funzione punitivo-deterrente alla prevalente affermazione della teoria polifunzionale del risarcimento.
Data: 19/08/2020 12:30:00Autore: Andrea Danese