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Diritto alla bigenitorialità: attenzione alle restrizioni supplementari

Le restrizioni al diritto di visita dei genitori sono ammesse, ma vanno limitate e non devono violare il principio di bigenitorialità


Il diritto alla bigenitorialità

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La Corte di Cassazione ha in molte occasioni enunciato il c.d. "diritto alla bigenitorialita'", ribadendo che, quando i genitori si lasciano, il figlio minore ha diritto di godere dell'apporto di entrambi.

Ad esempio, con l'ordinanza n. 9764 dell'8 aprile 2019, la Suprema Corte ha chiarito che, in tema di affidamento dei figli minori, l'autorità giudiziaria, nel disciplinare le visite del minore con il genitore non collocatario, deve orientare la propria decisione sia verso l'esclusivo e superiore interesse del figlio minore sia in riferimento alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione causata dalla disgregazione dell'unione familiare; al fine di assicurare alla prole la presenza comune dei genitori, idonea a garantirgli "una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi".

Le restrizioni supplementari

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Ciò posto, in tale pronuncia gli Ermellini hanno ancorato le "restrizioni supplementari" all'interesse superiore della prole.

Infatti, la giurisprudenza, atteso il preminente diritto del minore a una crescita sana ed equilibrata, "si è spinta a ritenere giustificata l'adozione, in contesto di affidamento, di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori" (v. anche Cass. 24/05/2018 n. 12954;). Tuttavia, nel farlo ha sottolineato l'esigenza di un controllo rigoroso su tali "restrizioni supplementari" al diritto di visita.

Del resto, secondo la CEDU, le limitazioni ai tempi di frequentazione del minore con il genitore non collocatario comportano il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età e uno dei genitori, pregiudicando il preminente interesse dei minori (Corte EDU 9/02/2017, Solarino c. Italia). Così la Corte di Strasburgo, scrive la Cassazione, chiama le autorità nazionali ad adottare tutte le misure necessarie a mantenere i legami tra il genitore e i suoi figli, "nella premessa che per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare e che le misure interne che lo impediscono costituiscono un'ingerenza nel diritto protetto dell'art 8 della Convenzione."

Le limitazioni vanno giustificate

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Si pensi al caso posto al vaglio dei Giudici di Piazza Cavour e deciso con l'ordinanza n. 9764/2019 sopra citata: la Corte d'appello, dopo aver ritenuto che la bambina "abbisogna di mantenere e semmai intensificare i rapporti con il padre, ma ciò in maniera graduale", ha confermato acriticamente i provvedimenti del giudice di prime cure, con motivazione praticamente assente sulle ragioni che eventualmente giustificavano l'esclusione di una frequentazione infrasettimanale della figlia con il padre. Né tantomeno sono state evidenziate ragioni di indegnità o incapacità del genitore di prendersi cura della bambina.

Tutto ciò, evidenziano gli Ermellini, si pone in estremo contrasto con quanto stabilito dai giudici nazionali e dalla Corte Edu, determinando, dunque, una lesione del diritto alla bigenitorialità del minore, "garanzia di una stabile consuetudine di vita e di ferme relazioni affettive con entrambi".

L'interesse superiore del minore

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Quanto affermato dalla Cassazione nella pronuncia del 2019 è stato ribadito dalla stessa giurisprudenza di legittimità anche nella più recente ordinanza n. 16125 del 28 luglio 2020, nella quale si legge che "i provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia di affidamento dei figli di età minore consentono restrizioni al diritto di visita dei genitori solo nell'interesse superiore giustappunto del minore" e che "nel perseguimento di tale interesse, peraltro, deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole".

Vedi Affido figli: il bimbo di due anni può dormire dal papà

Data: 31/08/2020 16:00:00
Autore: MARIA ELISA VENTRIGLIA