Violazione del diritto d'autore
Aspetti sostanziali e procedurali della violazione del diritto d'autore, il risarcimento del danno, gli utili illeciti e l'illecito efficiente, il d.lgs. 140/2006 e la retroversione
- Violazione diritto autore: il risarcimento del danno
- Utili illeciti e illecito efficiente
- Dlsg 140/2006 e retroversione degli utili illeciti
- Funzione riparatoria e funzione indennitaria
Violazione diritto autore: il risarcimento del danno
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L'art. 158 della L. n. 633 del 1941, in materia di protezione del diritto d'autore, prevede che in caso di violazione del diritto d'autore la vittima può chiedere il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, liquidato tenendo conto anche degli utili illeciti. Il giudice può anche liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.
Utili illeciti e illecito efficiente
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Ebbene secondo la concezione classica della responsabilità civile l'autore dell'illecito deve risarcire solo il danno causato alla vittima e non si tiene conto dei profitti da lui ottenuti proprio grazie all'illecito (cd. utili illeciti).
Tali profitti possono talvolta essere anche di considerevole entità superando la misura del risarcimento dovuto e perciò può capitare che la condotta illecita risulti economicamente conveniente (cd. illecito efficiente).
Dlsg 140/2006 e retroversione degli utili illeciti
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Accogliendo il principio in forza del quale a nessuno dovrebbe esser consentito di poter trarre profitto da una condotta illecita, e assumendo a modello l'istituto del disgorgement of profits (tipico del Common Law), il legislatore italiano con il d.lgs. 140 del 2006 ha modificato la norma in questione introducendo quindi la cd. retroversione degli utili illeciti: la ratio della norma è quella di tutelare le opere dell'ingegno.
Nell'ottica del risarcimento punitivo sta sicuramente la retroversione degli utili illeciti, il cui fine è proprio quello di punire il danneggiante destinando, alla parte danneggiata, le somme da lui illecitamente ottenute, e deterrere lui e gli altri dal tenere condotte analoghe.
Che il giudice possa liquidare il danno in via forfettaria, peraltro, non contrasta affatto con tale funzione poichè, in assenza di specificazione, deve ritenersi che se il giudice opta per il forfait, allora anche in questo deve tenere conto degli utili illeciti.
Funzione riparatoria e funzione indennitaria
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Tuttavia la norma può essere letta anche secondo una logica riparatoria: la prima parte con funzione riparatoria e le seconda parte con funzione indennitaria.
Invero la prima parte prevede il diritto al risarcimento del danno, che poi il giudice debba tenere conto degli utili illeciti non sarebbe necessariamente una prova dello scopo punitivo-deterrente, come sostenuto infatti da una parte della dottrina americana.
La seconda parte consente al giudice di liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti.
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Data: 24/08/2020 15:30:00Autore: Andrea Danese